ULTIM’ORA Serie D, rigettato il ricorso della Reggina da parte del Tribunale Federale Nazionale: si gioca l’ultima giornata del Girone I
Come riporta messinaoggi.it, Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha depositato in data odierna, 2 maggio 2026, un decreto monocratico con il quale ha dichiarato inammissibile e rigettato l’istanza cautelare presentata dalla AS Reggina 1914 SSD arl, che chiedeva la sospensione del Campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026.
Il ricorso, depositato dalla società calabrese il 30 aprile scorso, mirava a contestare la validità dell’iscrizione al campionato dell’ACR Messina e dei relativi tesseramenti, con l’obiettivo di ottenere l’esclusione del club peloritano dalla competizione o, in subordine, la perdita a tavolino di tutte le gare disputate.
Il Presidente del TFN, Carlo Sica, ha però rilevato plurimi e gravi vizi di inammissibilità nel ricorso: la mancata impugnazione degli atti originari di iscrizione e tesseramento presso il Dipartimento Interregionale della LND, il mancato coinvolgimento dei soggetti controinteressati, tra cui la stessa FIGC, e l’assenza dal contraddittorio delle società Savoia e Nissa, attualmente prima e seconda nel girone.Il Tribunale ha inoltre evidenziato come il trasferimento del titolo sportivo e dei tesseramenti operato dalla Federazione alla nuova società ACR Messina 1900 SSD arl costituisca implicito riconoscimento della validità dell’intera attività sportiva svolta nel corso della stagione.
Il campionato prosegue dunque regolarmente. L’udienza di merito è stata fissata per il 12 maggio 2026 presso la sede federale di Roma.
Il dispositivo completo: – Letto il ricorso, depositato agli atti della Federazione alle ore 22:45 del giorno 30 aprile 2026 e iscritto al Registro Generale dei
procedimenti n. 243/TFNSD, con il quale la AS Reggina 1914 SSD arl (da ora, la Reggina o la ricorrente) chiede, previa
sospensione del Campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026, di accertare le violazioni di nullità dell’iscrizione a detto campionato
della società ACR Messina srl e dei tesseramenti dalla stessa depositati presso il Dipartimento Interregionale, con inerente nullità di
tutta l’attività sportiva svolta dalla società e, dopo il trasferimento del suo titolo sportivo e dei citati tesseramenti alla società ACR
Messina 1900 SSD arl, con conseguente richiesta di irrogazione di sanzioni disciplinari ritenute di giustizia al sig. Davis Justin
Leigh e della sanzione della esclusione dal Campionato di Serie D, Girone I, 2025 – 2026 o, comunque, la sanzione della perdita
delle gare di detto Campionato disputate;
– La ricorrente formula istanza ex art. 97 CGS per la sospensione del ridetto campionato;
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Il ricorso appare manifestamente inammissibile, come lo è l’istanza cautelare.
In primis, la causa petendi del ricorso è data dalla dedotta invalidità di tutti gli atti, in particolare l’iscrizione al campionato di Serie
D 2025/2026 e il tesseramento dei calciatori sottoscritti dagli allora legali rappresentanti della ACR Messina srl.
Senonchè, siffatta dedotta invalidità, non fu accertata né sanzionata dal Dipartimento Interregionale della LND, che iscrisse la
società e ratificò i tesseramenti.
Con la conseguenza giuridica che, nel presente ricorso, si sarebbero dovuti impugnare l’atto di iscrizione e la ratifica dei
tesseramenti.
Con inerente status di controinteressato del Dipartimento Interregionale che, invece, non è stato evocato in giudizio.
In secundis, come noto e come ricorda la ricorrente, alla ACR Messina srl è stata, in corso di campionato, revocata l’affiliazione con
trasferimento del suo titolo sportivo e dei suoi tesseramenti alla odierna resistente.
E’ evidente che, trasferendo il titolo sportivo e il tesseramento dei giocatori alla nuova società, la Federazione ha riconosciuto la
validità e l’efficacia dell’iscrizione del luglio 2025 e dei tesseramenti.
Onde, anche per essa sussiste uno status di controinteressata, del tutto trascurato dalla ricorrente.
Infine, ben vero che la ricorrente ha notificato il ricorso ad una società (del tutto indifferente allo stesso) partecipante al Girone I del
Campionato di Serie D 2025/2026, ma è evidente che qualsiasi pronuncia non potrebbe essere resa in assenza del contraddittorio
con le società Savoia e Nissa, che precedono in classifica (quali, allo stato, prima e seconda del girone) la ricorrente, attualmente
terza.
Va fissata l’udienza di discussione del ricorso per il giorno 12 maggio 2026, ore 10:00, in modalità “in presenza”, disponendosi
l’abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 7, e disponendosi altresì, a carico della società ricorrente, l’integrazione del
contraddittorio, entro la data del 6 maggio 2026, nei confronti di tutte le squadre che stanno attualmente disputando il campionato di
Serie D, Girone I, 2025/2026;
PQM
Dichiara inammissibile, e comunque rigetta, l’istanza cautelare di sospensione del campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026.
Fissa, per la trattazione del ricorso, l’udienza del giorno 12 maggio 2026, ore 10:00, in modalità “in presenza”, presso la sede
federale di via Campania 47, disponendosi l’abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 7, e disponendosi altresì, a carico della società ricorrente, l’integrazione del contraddittorio, entro la data del 6 maggio 2026, nei confronti di tutte le squadre che
stanno attualmente disputando il campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026″. CONTINUA A LEGGERE
ULTIM’ORA Serie D, Pedullà: “La Reggina ha depositato il ricorso al Tribunale Federale”
