ULTIM’ORA Serie D, il comunicato del Tribunale Federale sulla penalizzazione dell’Igea Virtus

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Serie D

Questo il comunicato del Tribunale Federale sulla penalizzazione inflitta all’Igea Virtus.

“A tal proposito si ritiene che nel caso di specie non si possa far ricorso ai ricordati prencipi di equità non ravvisandosi nel caso di
specie, ove in ogni caso la penalizzazione limitata (e parametrata) a sole 5 gare potrebbe in ipotesi persino risultare assorbita nel
prosieguo del campionato, il ricorrere di un risultato stridente con il senso di giustizia sostanziale; ciò ancor più ove si consideri
che, sempre per la giurisprudenza della CFA, che a quei principi si rifà per lo più laddove si versi in ipotesi di cumulo di sanzioni,
“la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati (…) costituisce una seria
violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S.,
e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei
tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative” (Decisione/0096/CFA-2022-
2023).
L’illecito del calciatore De Falco è dunque correttamente riconducibile, per tutti i soggetti deferiti, alla violazione oltreché dell’art.
4, comma 1 CGS, altresì dell’art. 21, commi 1 e 2 CGS a proposito delle modalità di esecuzione della squalifica di calciatori e
tecnici.
Corretta appare infine, con riferimento a tale violazione, la richiesta della Procura di irrogazione delle sanzioni di: (i) 5 mesi di
inibizione per i Sigg.ri Massimo Carmelo Italiano e Rosario Sorrenti, il primo, all’epoca dei fatti, in qualità di Presidente della
Società Nuova Igea Virtus SSD S.r.l. e il secondo quale dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la stessa Società deferita,
entrambi avendo consentito al De Falco – o comunque non avendo ad esso impedito – la partecipazione a ben 5 gare del
campionato di Serie D nonostante la mancata esecuzione, prima di allora, della squalifica comminatagli; (ii) 5 giornate di squalifica
al Sig. De Falco per aver partecipato alle medesime gare del campionato di Serie D nella nuova compagine sociale di tesseramento;
(ii) 5 punti di penalizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 1 lett. g), oltreché 500 euro di ammenda, a titolo di
responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2 CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
– al sig. Massimo Carmelo Italiano, mesi 5 (cinque) di inibizione;
– al sig Rosario Sorrenti, mesi 5 (cinque) di inibizione;
– al sig. Christian De Falco, giornate 5 (cinque) di squalifica;
– alla società Nuova Igea Virtus SSD Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione
sportiva, ed euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda”. QUESTO IL COMUNICATO COMPLETO

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