ULTIM’ORA Licata Siracusa, vittoria a tavolino degli ospiti
La decisione del Giudice Sportivo.
LICATA CALCIO – SIRACUSA CALCIO 1924
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SIRACUSA CALCIO 1924 con il quale si richiede che
venga inflitta alla ASD LICATA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e 6, lett. a)
C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore ANZELMO DOMENICO, inserito in distinta con il n.
28 e schierato in campo sin al primo minuto di gioco, il quale non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in ragione del mancato
perfezionamento del tesseramento.
– lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Licata calcio;
– letta la dichiarazione del 28 ottobre 2026 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del
Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore ANZELMO DOMENICO, nato
il 31/05/2004 “risulta essere tesserato con la società ASD LICATA CALCIO a decorrere dal 20 ottobre 2026” , quindi oltre la data in
cui si è disputata la gara in epigrafe.
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società ASD LICATA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
