ULTIM’ORA Serie D, quante squadre potrebbero fare la Serie C con il proprio impianto?

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Serie D

Restano otto giornate al termine del Campionato di Serie D e quello che ci si chiede quante sono le squadre che avrebbero già l’impianto a norma per disputare un campionato professionistico?.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 149/A della F.I.G.C., pubblicato in data 28 gennaio 2026
Comunicato Ufficiale n. 149/A, dove si elencano tutti i criteri che devono essere rispettati.

Il Consiglio Federale
– nella riunione del 26 gennaio 2026;
– visto il Comunicato Ufficiale n. 126/A del 19 dicembre 2025 riguardante l’approvazione del
Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A,
di Serie B e di Serie C stagione sportiva 2026/2027;
– ritenuto opportuno accogliere l’istanza formulata della Lega Italiana Calcio Professionistico,
tesa a consentire alle società di Serie C l’eventuale utilizzo di un impianto sportivo
alternativo nella provincia del comune in cui ha sede la società, a prescindere
dall’adeguamento dell’impianto abituale o dalla costruzione di un nuovo impianto;
– ravvisata altresì la necessità di correggere alcuni meri refusi;
– visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale in materia di Sistema delle Licenze Nazionali
h a d e l i b e r a t o
– di approvare le modifiche al Titolo II) – Criteri Infrastrutturali del Sistema delle Licenze
Nazionali 2026/2027 e di correggere alcuni refusi del precedente testo, secondo quanto
riportato in motivazione;
– di pubblicare il nuovo testo del Sistema delle Licenze Nazionali 2026/2027 qui allegato,
che sostituisce integralmente quello pubblicato con il Comunicato Ufficiale del 19 dicembre 2025.

SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2026/2027
Le società, per partecipare ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B, di Serie C della
stagione sportiva 2026/2027, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli
adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri
infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.
TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI
I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C
A) Le società devono, entro il termine del 15 maggio 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario
delle società sportive professionistiche istituita ai sensi dell’art. 13 bis del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36 (di seguito la “Commissione”) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei
calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 marzo 2025 al 28 febbraio 2026, corredati dal
passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di
pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante
l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2026 nei confronti di società affiliate a
Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà
di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i
predetti contratti e accordi di dilazione;
2) depositare presso la Commissione copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a
titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2025, corredati dal passaporto
sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento
concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale
documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 28 febbraio 2026,
nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di
formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i
Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;
3) depositare presso la Commissione copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza
internazionale dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 marzo 2025 al 28 febbraio
2026 corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di
dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria
attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data 28 febbraio 2026 nei confronti di società affiliate
a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all’art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e
i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;
4) depositare presso la Commissione copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza
internazionale dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2025,
corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di
dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie,
corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla
data del 28 febbraio 2026, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di
solidarietà di cui all’ art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i
predetti contratti e accordi di dilazione.
5) depositare presso la Commissione, in caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei debiti per
acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, di cui ai precedenti punti
1), 2), 3), e 4), copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata
all’organo competente.
Le società che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2026/2027, sono esonerate dagli
adempimenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) 4) e 5);
6) depositare presso la Commissione, ove non sia stato depositato in precedenza, copia delle comunicazioni
dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell’anno d’imposta
2025 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della 2
società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o
dal sindaco unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante
l’avvenuto assolvimento dell’IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una o più comunicazioni di
irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA relative ai suddetti trimestri, trasmesse entro il 31 gennaio 2026, le società devono depositare
copia della medesima comunicazione presso la Commissione;
7) depositare presso la Commissione la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente
del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e
la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente alla copia di una
visura camerale aggiornata;
8) depositare presso Commissione la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del
collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante le modifiche statutarie
eventualmente intervenute a quella data;
9) depositare presso la Commissione nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno
o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio
nazionale.
L’inosservanza del termine del 15 maggio 2026, anche con riferimento ad uno soltanto degli
adempimenti previsti dalla lettera A) punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) è segnalata dalla Commissione
alla Segreteria Generale della FIGC. Detta inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata,
su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun
inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e
non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.
B) Le società devono, entro il termine dell’1 giugno 2026, osservare il seguente adempimento:
1) depositare presso la Commissione copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026. La
situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalle note
esplicative e dalla relazione della società di revisione (“limited review”).
L’inosservanza del suddetto termine dell’1 giugno 2026, con riferimento all’adempimento previsto dal
precedente punto 1) è segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC. Detta
inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale,
dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel
Campionato Professionistico di competenza 2026/2027.
C) Le società devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) assolvere al pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 maggio 2026, nei confronti della FIGC, delle
Leghe e di società affiliate alla FIGC, risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando
altresì presso la Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante
detto adempimento;
2) assolvere al pagamento degli ulteriori debiti scaduti alla data del 31 maggio 2026, nei confronti della
FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, diversi da quelli del precedente punto 1), depositando
altresì presso la Lega di competenza, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della
società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o
dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
3) assolvere al pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2026, nei confronti di società affiliate a
Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà
di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le
acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo e
temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2026, depositando altresì presso la Commissione una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto
adempimento, corredata da: 3
a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei
calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla
precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non siano stati depositati in precedenza;
b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non
siano stati depositati in precedenza;
c) copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi all’organo
competente, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non sia stata depositata in precedenza;
d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data 28
febbraio 2026, ove non sia stata depositata in precedenza.
Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in
alternativa, attestare l’adempimento, documentando alla Commissione di aver posto in essere tutte le attività
necessarie per individuare e pagare il creditore, e depositando le somme dovute a tale titolo presso la Lega di
competenza.
Le società che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2026/2027, sono esonerate dagli
adempimenti di cui al presente punto 3), lettere a), b), c) e d);
4) assolvere al pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2026 compreso, ai
tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi
all’esodo dovuti fino alla suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, depositando altresì
presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore
legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico,
attestante detto adempimento;
5) assolvere al pagamento degli altri compensi, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di maggio 2026
compreso, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
6) assolvere al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA,
dovuti fino alla mensilità di maggio 2026 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese
nel precedente punto 4): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori
Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer
(SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile
Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale,
Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), –
Social and Environmental Sustainability Officer (SES), depositando altresì presso la Commissione una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto
adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in
outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, fino alla mensilità di maggio 2026
compreso, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing;
7) assolvere al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile
2026 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2026
compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e
delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di aprile 2026
compreso, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di
transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di
transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2026;
8) assolvere al versamento delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, fino alla
mensilità di aprile 2026 compreso, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione
una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto 4
adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono
depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31
maggio 2026;
9) assolvere al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi
professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di aprile 2026 compreso e dei contributi Inps
riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2026 compreso, per le figure di seguito
riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 7): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari
prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento,
Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo,
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile
Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability
Access Officer (DAO), Social and Environmental Sustainability Officer (SES), depositando altresì presso la
Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei
conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante
detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è
richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i
medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio
2026;
10) assolvere al versamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino
alla mensilità di maggio 2026 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore
sportivo con contratti ratificati, depositando altresì presso Lega di competenza, secondo le modalità dalla
stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;
11) assolvere al pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai
periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,
depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della
società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o
dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Le società che abbiano beneficiato del regime IVA
forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono altresì depositare la documentazione attestante l’eventuale
avvenuto pagamento del suddetto tributo per i medesimi periodi d’imposta. In caso di rateazione delle
comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate,
di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono
depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31
maggio 2026;
12) assolvere al pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative ai primi tre trimestri dell’anno
d’imposta 2025 depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del
consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle
comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate,
di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base delle
comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d’imposta
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e ai primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, le società devono depositare
i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento dell’intero importo richiesto o delle
rate scadute al 31 maggio 2026;
13) depositare presso la Commissione, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio
d’esercizio al 30 giugno 2025, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre
2025, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla
relazione della società di revisione;
14) depositare presso la Commissione, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione
semestrale al 31 dicembre 2025 nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La
relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata, dalla relazione della
società di revisione (limited review);
15) depositare presso la Commissione la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione
prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale 5
intermedia al 31 marzo 2026. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020,
come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all’art. 3, comma 1 ter del
D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all’art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;
16) depositare presso la Commissione qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio,
di cui al precedente punto 13), esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad
esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al
medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette
situazioni;
17) depositare presso la Commissione qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio,
di cui al precedente punto 13), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified
except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che
non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento
delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
18) depositare presso la Commissione qualora la relazione della società di revisione sulla relazione
semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione
(disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione
della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento
delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
19) depositare presso la Commissione qualora la relazione della società di revisione sulla relazione
semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale,
una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non
contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento
delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
20) depositare presso la Commissione qualora la relazione della società di revisione sulla situazione
patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga
l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa
(adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo
amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette
situazioni;
21) depositare presso la Commissione qualora la relazione della società di revisione sulla situazione
patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga una eccezione
relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al
medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale
ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione
relativamente alla continuità aziendale.
D) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2), 3) e 4), la pendenza di
contenziosi non manifestatamente infondati, rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti,
dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando l’organo competente non emetta la pronuncia che, ove
previsto, potrà essere anche di natura cautelare.
E) Qualora siano in corso contenziosi riguardanti la precedente lettera C), punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12)
le società devono depositare presso la Commissione, entro il medesimo termine perentorio, la
documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all’organo competente.
F) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera C), punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) la
pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall’ammontare
complessivo dovuto, fino a quando l’organo competente non emetta la pronuncia che ove previsto, potrà
essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare per i contenziosi di cui alla precedente
lettera C), punti 7), 8), 9), 11) e 12) dovrà essere collegiale.
G) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera C), punti 7), 8), 9), 11) e 12), ai fini delle
disposizioni di cui alla precedente lettera E), rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la
richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con
esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva 6
bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi
previdenziali.
H) Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o
dell’insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità
aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente paragrafo,
fatto salvo, per l’assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di
omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi,
vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le società
interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti, entro il termine
perentorio del 16 giugno 2026, depositando presso la Commissione, ove non sia stato depositato in
precedenza, entro il medesimo termine perentorio, copia conforme all’originale dei medesimi provvedimenti.
II) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DI SERIE A
A) Le società devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare il seguente adempimento:
1) depositare presso la Lega Calcio Serie A, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di
ammissione al Campionato di Serie A 2026/2027, contenente la richiesta di concessione della Licenza
Nazionale.
III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DI SERIE B
A) Le società devono, entro il termine dell’1 giugno 2026, osservare il seguente adempimento:
1) depositare presso la Commissione, il prospetto contenente l’indicatore di Liquidità determinato sulla base
delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, l’indicatore di Indebitamento e
l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato calcolati secondo quanto previsto dall’art. 85, delle NOIF e
sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico.
La Commissione comunica entro l’11 giugno 2026 alla Segreteria Generale della FIGC l’esito delle
verifiche e l’eventuale carenza finanziaria determinata in caso di mancato rispetto dell’indicatore di Liquidità
nella misura minima di 0,8. Qualora l’indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello
soglia della misura di 1,2 e/o l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al
livello soglia della misura di 0,7, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria
determinata dall’indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.
Il Segretario Generale della FIGC comunica alle società, entro il 12 giugno 2026, l’importo necessario per
ripianare la carenza finanziaria determinata come sopra descritto.
L’inosservanza del suddetto termine dell’1 giugno 2026, con riferimento all’adempimento previsto dal
precedente punto 1) è segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC. Detta
inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale,
dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel
Campionato Professionistico di competenza 2026/2027.
B) Le società devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante posta elettronica certificata, la
domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2026/2027, contenente la richiesta di concessione della
Licenza Nazionale;
2) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’originale della garanzia a favore della
medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro
800.000,00, rilasciata da:
a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;
b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo
15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo
Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed
abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere
detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra
richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o 7
A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere
detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro
100.000.000,00.
Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stata emessa e sottoscritta
digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando
il documento sottoscritto digitalmente.
Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.
L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe
professionistiche e l’ente emittente;
3) in alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a
garanzia (c.d. escrow account) dell’importo di euro 800.000,00, presso banche che figurino nell’Albo delle
Banche tenuto dalla Banca d’Italia, depositando presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’originale
del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.
Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stato
sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica
certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.
Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.
L’accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe
professionistiche e l’escrow agent;
4) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, triplice atto di cessione di credito futuro di cui
all’art. 1.3 del Capo I del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a
garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, secondo i moduli allegati al medesimo
Codice di Autoregolamentazione;
5) depositare presso la Commissione la documentazione attestante l’avvenuto ripianamento della eventuale
carenza finanziaria, comunicata ai sensi della precedente lettera A), punto 1), mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) versamenti in conto copertura perdite;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
e) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei
calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità
oltre i dodici mesi, nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026.
Le società retrocesse in Serie B al termine del Campionato di Serie A 2025/2026, ai fini del ripianamento
della eventuale carenza finanziaria potranno altresì utilizzare il contributo c.d. “paracadute retrocesse”,
erogato dalla Lega Calcio Serie A entro il 16 giugno 2026, purché tale erogazione non sia soggetta ad alcuna
condizione risolutiva.
IV) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DI SERIE C
A) Le società devono, entro il termine dell’1 giugno 2026, osservare il seguente adempimento:
1) depositare presso la Commissione, il prospetto contenente l’indicatore di Liquidità determinato sulla base
delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, l’indicatore di Indebitamento e
l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato calcolati secondo quanto previsto dall’art. 85, delle NOIF e
sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico.
La Commissione comunica entro l’11 giugno 2026 alla Segreteria Generale della FIGC l’esito delle
verifiche e l’eventuale carenza finanziaria determinata in caso di mancato rispetto dell’indicatore di Liquidità
nella misura minima di 0,8. Qualora l’indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello
soglia della misura di 1,2 e/o l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al
livello soglia della misura di 0,7, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria
determinata dall’indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.
Il Segretario Generale della FIGC comunica alle società, entro il 12 giugno 2026, l’importo necessario per
ripianare la carenza finanziaria determinata come sopra descritto. 8
L’inosservanza del suddetto termine dell’1 giugno 2026, con riferimento all’adempimento previsto dal
precedente punto 1) è segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC. Detta
inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale,
dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel
Campionato Professionistico di competenza 2026/2027.
B) Le società devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante posta elettronica certificata, la
domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2026/2027, contenente la richiesta di concessione della
Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di
iscrizione al Campionato di Serie C;
2) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della
medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro
350.000,00, rilasciata da:
a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;
b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo
15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo
Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed
abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere
detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra
richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o
A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere
detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro
100.000.000,00.
Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta
digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando
il documento sottoscritto digitalmente.
Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.
L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe
professionistiche e l’ente emittente;
3) In alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a
garanzia (c.d. escrow account) dell’importo di euro 350.000,00, presso banche che figurino nell’Albo delle
Banche tenuto dalla Banca d’Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale
del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.
Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto
digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando
il documento sottoscritto digitalmente.
Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.
L’accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe
professionistiche e l’escrow agent;
4) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la dichiarazione di espressa accettazione della
normativa relativa alla destinazione obbligatoria, per finalità mutualistiche, di una parte dei maggiori
proventi assegnati dalle Leghe superiori alle Società di Serie C in caso di promozione alla Serie B o
comunque in caso di ammissione ad un campionato professionistico organizzato da una Lega superiore, così
come quantificati nella domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2026/2027 predisposta dalla Lega
Italiana Calcio Professionistico;
5) depositare presso la Commissione la documentazione attestante l’avvenuto ripianamento della eventuale
carenza finanziaria, comunicata ai sensi della precedente lettera A), punto 1), mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) versamenti in conto copertura perdite;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci; 9
e) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei
calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità
oltre i dodici mesi, nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026.
V) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D AVENTI
TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE C
A) Tutte le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere
l’ammissione al Campionato di Serie C devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare
i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante posta elettronica certificata, la
domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2026/2027, contenente la richiesta di concessione della
Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di
iscrizione al Campionato di Serie C;
2) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della
medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro
700.000,00, rilasciata da:
a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;
b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo
15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo
Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed
abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere
detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra
richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o
A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere
detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro
100.000.000,00.
Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta
digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando
il documento sottoscritto digitalmente.
Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.
L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe
professionistiche e l’ente emittente.
Nel caso in cui le società depositino, secondo quanto previsto dal successivo punto 5), presso il Dipartimento
Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2026, l’importo della garanzia di cui al presente
punto sarà pari ad euro 350.000,00.
3) In alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a
garanzia (c.d. escrow account) dell’importo di euro 700.000,00, presso banche che figurino nell’Albo delle
Banche tenuto dalla Banca d’Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale
del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.
Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto
digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando
il documento sottoscritto digitalmente.
Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.
L’accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe
professionistiche e l’escrow agent;
Nel caso in cui le società depositino, secondo quanto previsto dal successivo punto 5), presso il Dipartimento
Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2026, l’importo della garanzia di cui al presente
punto sarà pari ad euro 350.000,00.
4) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, dichiarazione di espressa accettazione della
normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti
Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all’uopo predisposto dalla
Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione; 10
5) depositare presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 31 maggio 2026 con
sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, attestanti l’inesistenza dei debiti nei confronti di
tesserati in forza di contratti di lavoro depositati e nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate
alla FIGC. Tale adempimento è certificato alla Commissione entro il medesimo termine, dal Dipartimento
Interregionale-LND;
6) depositare presso la Commissione nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno
o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio
nazionale;
7) depositare presso la Commissione la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore
legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico,
attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della
stessa, unitamente alla copia di una visura camerale aggiornata.
B) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l’ammissione al
Campionato di Serie C, costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi delle disposizioni legislative in
vigore, devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:
1) depositare presso la Commissione copia del bilancio d’esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al
30 giugno 2025 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se
l’esercizio sociale coincide con l’anno solare;
2) depositare presso la Commissione la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione
prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 30
giugno 2025 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se
l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del
D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all’art. 3,
comma 1 ter del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all’art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;
3) depositare presso la Commissione lo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.
C) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l’ammissione al
Campionato di Serie C, costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi delle disposizioni
legislative in vigore, devono entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti ulteriori
adempimenti:
1) depositare presso la Commissione copia del bilancio d’esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al
30 giugno 2025 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se
l’esercizio sociale coincide con l’anno solare;
2) depositare presso la Commissione la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione
prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 30
giugno 2025 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se
l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del
D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all’art. 3,
comma 1 ter del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all’art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;
3) depositare presso la Commissione l’atto di adeguamento alle disposizioni legislative in vigore, corredato
dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.
D) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l’ammissione al
Campionato di Serie C, costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono entro il termine
perentorio del 16 giugno 2026, osservare il seguente ulteriore adempimento:
1) depositare presso la Commissione l’atto di trasformazione in società di capitali, ai sensi delle disposizioni
legislative in vigore, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c., e dallo Statuto
conforme alla normativa legislativa e federale vigente.
VI) CERTIFICAZIONI DELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE
A) La Lega Calcio Serie A deve entro il termine del 22 giugno 2026, certificare alla Commissione: 11
1) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, della domanda di ammissione al Campionato
di Serie A 2026/2027, di cui al paragrafo II), lettera A), punto 1);
2) il pagamento, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, dei debiti nei confronti della FIGC, delle
Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera C), punti 1) e 2);
3) il pagamento, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui
al paragrafo I), lettera C), punto 10).
B) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del 22 giugno 2026, certificare alla
Commissione:
1) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, della domanda di ammissione al Campionato
di Serie B 2026/2027, di cui al paragrafo III), lettera B), punto 1);
2) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, nonché la validità della garanzia di cui al
paragrafo III), lettera B), punti 2) e 3);
3) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, della documentazione di cui al paragrafo III),
lettera B), punto 4);
4) l’importo derivante dalle cessioni pro soluto dei crediti di cui al paragrafo III), lettera B), punto 5), lett. e),
effettuate entro il termine perentorio del 16 giugno 2026;
5) il pagamento, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, dei debiti nei confronti della FIGC, delle
Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera C), punti 1) e 2);
6) il pagamento, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui
al paragrafo I), lettera C), punto 10).
C) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del 22 giugno 2026, certificare alla
Commissione:
1) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026 della domanda di ammissione al Campionato di
Serie C 2026/2027 di cui al paragrafo IV), lettera B), punto 1);
2) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, nonché la validità della garanzia di cui al
paragrafo IV), lettera B), punti 2) e 3);
3) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, della dichiarazione di cui al paragrafo IV),
lettera B), punto 4);
4) l’importo derivante dalle cessioni pro soluto dei crediti di cui al paragrafo IV), lettera B), punto 5), lett. e),
effettuate entro il termine perentorio del 16 giugno 2026;
5) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, della domanda di ammissione al Campionato
di Serie C 2026/2027 di cui al paragrafo V), lettera A), punto 1);
6) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, nonché la validità della garanzia di cui al
paragrafo V), lettera A), punti 2) e 3);
7) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, della dichiarazione di cui al paragrafo V),
lettera A), punto 4);
8) il pagamento, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, dei debiti nei confronti della FIGC, delle
Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera C), punti 1) e 2);
9) il pagamento, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui
al paragrafo I, lettera C), punto 10).
VII) DISPOSIZIONI FINALI
A) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste dal precedente paragrafo I), lettere A) e B), paragrafo
III), lett. A) e paragrafo IV), lett. A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 16
giugno 2026 tutti gli adempimenti indicati alle medesime lettere.
B) Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi I), II), III), IV) e V) effettuati successivamente al
termine perentorio del 16 giugno 2026, così come la relativa documentazione depositata dopo detto 12
termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione, né dal
Consiglio federale.
C) L’inosservanza del termine perentorio del 16 giugno 2026, anche con riferimento ad uno soltanto
degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I), II), III), IV) e V) per la partecipazione al
Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza
Nazionale 2026/2027.
VIII) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’OTTENIMENTO DELLA LICENZA NAZIONALE
A) Le società di Serie A, di Serie B, di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono,
entro il termine del 6 luglio 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Commissione, copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
relative al quarto trimestre dell’anno d’imposta 2025 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative
quietanze elettroniche o cartacee, attestante l’avvenuto assolvimento dell’IVA di cui alle predette
liquidazioni. In presenza delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base
delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al suddetto trimestre, trasmesse entro
il 28 febbraio 2026, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la
Commissione.
L’inosservanza del suddetto termine, con riferimento agli adempimenti previsti dal precedente punto
1) è segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC. Detta inosservanza costituisce
illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia
sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non
inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.
B) Le società di Serie B e di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, entro il
termine del 3 agosto 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) assolvere al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al
settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2026 e degli incentivi all’esodo dovuti per
la suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto
adempimento;
2) assolvere al pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2026, in forza di
accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del
consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
3) assolvere al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA,
dovuti per la mensilità di giugno 2026, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel
precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici
prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO),
Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione,
Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del
Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Social and
Environmental Sustainability Officer (SES), depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli
accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono
assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di giugno 2026, depositando altresì i contratti conclusi
con le relative aziende di outsourcing.
L’inosservanza del suddetto termine del 3 agosto 2026, anche con riferimento ad uno soltanto degli
adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) è segnalata dalla Commissione alla Segreteria
Generale della FIGC. Detta inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su 13
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due
punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2026/2027.
C) Le società neopromosse in Serie C devono, entro il medesimo termine del 3 agosto 2026, osservare il
seguente adempimento:
1) depositare, presso il Dipartimento Interregionale-LND, ove non siano state depositate in precedenza, le
dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2026 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale,
attestanti l’inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati in forza di contratti di lavoro depositati. Tale
adempimento è certificato alla Commissione entro il medesimo termine, dal Dipartimento Interregionale-
LND.
L’inosservanza del suddetto termine del 3 agosto 2026 è segnalata dalla Commissione alla Segreteria
Generale della FIGC. Detta inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due
punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di Serie C 2026/2027.
D) Le società di Serie B e di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, entro il
termine del 16 settembre 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) assolvere al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai
collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2026 e dei
contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore
sportivo con contratti ratificati per la mensilità di giugno 2026 e delle ritenute Irpef relative agli incentivi
all’esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2026, in forza di accordi, depositati,
depositando altresì presso la Commissione, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della
società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o
dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti
impositori, le società devono depositare presso la Commissione i medesimi atti di transazione e/o di
rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2026;
2) assolvere al versamento delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, per le mensilità
di maggio e giugno 2026, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal
presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In
caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la
Commissione i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al
30 giugno 2026;
3) assolvere al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi
professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2026 e dei contributi Inps
riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2026, per le figure di seguito riportate, ove non
già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra,
Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison
Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile
Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale,
Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO),
Social and Environmental Sustainability Officer (SES), depositando altresì presso la Commissione una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto
adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è
richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i
medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2026;
4) assolvere al versamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai
tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di
giugno 2026, depositando altresì presso la Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la
documentazione attestante detto adempimento.
L’inosservanza del suddetto termine del 16 settembre 2026, anche con riferimento ad uno soltanto
degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) è segnalata dalla Commissione alla 14
Segreteria Generale della FIGC. Detta inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due
punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2026/2027.
E) La Lega di competenza entro il termine del 22 settembre 2026, deve certificare alla Commissione,
l’assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli
emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti
ratificati, per la mensilità di giugno 2026.
F) Le società di Serie A devono, entro il termine del 30 settembre 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) assolvere al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al
settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2026 e degli incentivi all’esodo, dovuti ai
tesserati, per la suddetta mensilità, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione
una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto
adempimento;
2) assolvere al pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2026, in forza di
accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del
consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
3) assolvere al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA,
dovuti per la mensilità di giugno 2026, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel
precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici
prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO),
Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione,
Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del
Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Social and
Environmental Sustainability Officer (SES), depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli
accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono
assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di giugno 2026, depositando altresì i contratti conclusi
con le relative aziende di outsourcing;
4) assolvere al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai
collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2026 e dei
contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore
sportivo con contratti ratificati per la mensilità di giugno 2026 e delle ritenute Irpef relative agli incentivi
all’esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2026, in forza di accordi depositati,
depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della
società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o
dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti
impositori, le società devono depositare presso la Commissione i medesimi atti di transazione e/o di
rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2026;
5) assolvere al versamento delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, per le mensilità
di maggio e giugno 2026, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal
presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In
caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la
Commissione i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al
30 giugno 2026;
6) assolvere al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi
professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2026 e dei contributi Inps
riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2026, per le figure di seguito riportate, ove non
già ricomprese nel precedente punto 4): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, 15
Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison
Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile
Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale,
Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO),
Social and Environmental Sustainability Officer (SES), depositando altresì presso la Commissione una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto
adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è
richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i
medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2026;
7) assolvere al versamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai
tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di
giugno 2026, depositando altresì presso la Lega Calcio Serie A, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la
documentazione attestante detto adempimento.
L’inosservanza del suddetto termine del 30 settembre 2026, anche con riferimento ad uno soltanto
degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) è segnalata dalla Commissione alla
Segreteria Generale della FIGC. Detta inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due
punti in classifica, da scontarsi nel campionato di Serie A 2026/2027.
L’inosservanza del suddetto termine del 30 settembre 2026, anche con riferimento ad uno soltanto
degli adempimenti previsti dai precedenti punti 4), 5), 6) e 7) è segnalata dalla Commissione alla
Segreteria Generale della FIGC. Detta inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due
punti in classifica, da scontarsi nel campionato di Serie A 2026/2027.
G) La Lega Calcio Serie A deve certificare alla Commissione, entro il termine del 6 ottobre 2026,
l’assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli
emolumenti dovuti ai tesserati con contratti ratificati per la mensilità di giugno 2026.
H) Le società di Serie A, di Serie B, di Serie C, ad esclusione delle società neopromosse in Serie C, devono,
entro il termine del 30 settembre 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) assolvere al pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell’anno d’imposta
2025 depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di
sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di
irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con
l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base delle comunicazioni dei dati
delle liquidazioni periodiche IVA relative al suddetto trimestre, le società devono depositare i medesimi atti
di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento dell’intero importo richiesto o delle rate scadute al
31 agosto 2026.
L’inosservanza del suddetto termine del 30 settembre 2026 è segnalata dalla Commissione alla
Segreteria Generale della FIGC. Detta inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due
punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2026/2027.
I) Qualora siano in corso contenziosi riguardanti la precedente lettera B) punti 1), 2) e 3), la precedente
lettera D), punti 1), 2) e 3), la precedente lettera F), punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), la precedente lettera H), punto
1), le società devono depositare presso la Commissione, entro i termini di cui alle lettere B), D), F), H), la
documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all’organo competente.
L) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera B), punti 1), 2) e 3), alla precedente lettera
D), punti 1), 2) e 3), alla precedente lettera F), punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), alla precedente lettera H), punto 1)
la pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall’ammontare
complessivo dovuto, fino a quando l’organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà
essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare per i contenziosi di cui alla precedente
lettera D), punti 1), 2) e 3), lettera F), punti 4), 5) e 6), e lettera H), punto 1), dovrà essere collegiale. 16
M) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera alla precedente lettera D), punti 1), 2), e
3), alla precedente lettera F), punti 4), 5), e 6), alla precedente lettera H) punto 1), ai fini delle disposizioni di
cui alla precedente lettera L), rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di
annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione
quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì
all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.
N) Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o
dell’insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità
aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente paragrafo,
fatto salvo, per l’assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di
omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi,
vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le società
interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti entro i termini di cui alle
lettere B), D), F) e H) depositando presso la Commissione, ove non sia stato depositato in precedenza, entro
il medesimo termine, copia conforme all’originale dei medesimi provvedimenti.
*****
La documentazione di cui al presente Titolo I) deve essere depositata presso la Commissione mediante la
piattaforma informatica on-line – https://licenzenazionali.figc.it. 17
TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI
I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C
A) Le società devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione
comprovante:
a) la proprietà dell’impianto sportivo abituale che si intende utilizzare da parte della società richiedente la
Licenza ovvero;
b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto sportivo abituale che si
intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027 o per tutte le gare ufficiali
che si terranno nella medesima stagione sportiva;
A tal fine sarà considerato “abituale” l’impianto sportivo ubicato nel comune in cui ha sede la società
richiedente la Licenza, ovvero l’impianto sportivo, ubicato nel territorio nazionale per le società di Serie A e
Serie B ed ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la
regione in cui ha sede la società per le società di Serie C, a condizione che la società richiedente la Licenza vi
abbia disputato abitualmente le gare di campionato almeno nelle precedenti tre stagioni sportive.
2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all’art.
68 del TULPS del suddetto impianto sportivo, valida almeno fino al termine della stagione sportiva
2026/2027 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;
3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle
verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi
dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto sportivo e per le società di San Marino
omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere
favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto sportivo antecedenti al termine
della stagione sportiva 2026/2027.
B) Le società di Serie A e Serie B che non abbiano la disponibilità di un impianto sportivo abituale, possono
depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, istanza per ottenere la
deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2026/2027 in un impianto sportivo alternativo, corredata
dalla documentazione di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto
relativo ad un impianto sportivo ubicato nel territorio nazionale.
B1) Le società di Serie C che non abbiano la disponibilità di un impianto sportivo abituale, possono
depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, istanza per ottenere la
deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2026/2027 in un impianto sportivo alternativo, corredata
dalla documentazione di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto
relativo:
a) ad un impianto sportivo ubicato nella provincia del comune in cui ha sede la società;
b) ad un impianto sportivo ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione
confinante con la regione in cui ha sede la società ovvero nel territorio nazionale qualora sia comprovata
l’indisponibilità di impianti sportivi ubicati nella propria regione o nella regione confinante. In tale ipotesi,
l’utilizzo dell’impianto sportivo alternativo sarà consentito solo a condizione che le autorità competenti
abbiano approvato un progetto esecutivo ovvero sia stato almeno sottoscritto un contratto di affidamento dei
lavori per l’adeguamento dell’impianto abituale ai criteri infrastrutturali richiesti o per la costruzione di un
nuovo impianto sportivo totalmente adeguato. Detta ulteriore condizione non trova applicazione per le
società neopromosse e per le eventuali Seconde squadre di società di Serie A.
C) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, anche per gli impianti alternativi, vengano
meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), nonché uno o più dei
requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la
partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, la società deve immediatamente chiedere
deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l’attività in un
impianto sportivo diverso ubicato:
a) per le società di Serie A e Serie B, nel territorio nazionale; 18
b) per le società di Serie C, nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante
con la regione in cui ha sede la società, ovvero nel territorio nazionale qualora sia comprovata
l’indisponibilità di impianti sportivi ubicati nella propria Regione o nella regione confinante.
L’istanza di deroga dovrà essere corredata da:
a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto sportivo che si intende utilizzare;
b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto sportivo che si intende
utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027 o per tutte le gare ufficiali che si
terranno nella medesima stagione sportiva;
c) licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto sportivo, valida almeno fino al termine della
stagione sportiva 2026/2027;
d) risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che
attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto sportivo. Gli esiti
delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto
sportivo antecedenti al termine della stagione sportiva 2026/2027.
La Lega di competenza dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi:
1) il parere sulle istanze in deroga da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;
2) la certificazione dell’impianto sportivo indicato dalla società, attestante il rispetto dei requisiti
infrastrutturali indicati come criteri “A” negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al
Campionato Professionistico di competenza, sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla
stagione sportiva 2025/2026, se non se ne rendano necessarie ulteriori.
In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-
Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il
parere della Lega di competenza.
D) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2026/2027 sia nel corso
della stagione sportiva 2026/2027, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare
l’impianto sportivo abituale e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e
Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A),
punti 1), 2) e 3).
La Lega di competenza dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi:
che l’impianto sportivo indicato dalla società rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” negli
allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza,
sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2025/2026, se non se ne
rendano necessarie ulteriori.
In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-
Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il
parere della Lega di competenza.
II) ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA’ DI SERIE C
A) Il procedimento di cui al precedente paragrafo I) lettera C) si applica anche al caso in cui le società della
Lega Italiana Calcio Professionistico, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di
provvedimento della competente Autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi
legati a sopravvenute carenze strutturali degli impianti.
Dopo la disputa di due gare a porte chiuse, in assenza della deroga, le società predette si considereranno a
tutti gli effetti rinunciatarie alle gare, ex art. 53 delle NOIF.
III) CERTIFICAZIONI DELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE
A) La Lega Calcio Serie A deve entro il termine del 22 giugno 2026:
1) fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga,
di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;
2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l’impianto sportivo
indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’
allegato sub A). La Lega Calcio Serie A dovrà rilasciare detta certificazione anche sulla base delle verifiche 19
dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2025/2026, se non se ne rendano necessarie
ulteriori.
Nel caso in cui la società sia una neopromossa al Campionato di Serie A, la certificazione dovrà essere
rilasciata anche sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione della regular season
2025/2026.
B) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve entro il termine del 22 giugno 2026:
1) fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga,
di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;
2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l’impianto sportivo
indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’
allegato sub B). La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle
verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2025/2026, se non se ne rendano
necessarie ulteriori.
Nel caso in cui la società sia una neopromossa al Campionato di Serie B, la certificazione dovrà essere
rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione della regular season
2025/2026.
C) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve entro il termine del 22 giugno 2026:
1) fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga,
di cui al paragrafo I) lettera B1), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;
2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l’impianto sportivo
indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’
allegato sub C). La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle
verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2025/2026, se non se ne rendano
necessarie ulteriori.
Nel caso in cui la società sia una neopromossa al Campionato di Serie C, la certificazione dovrà essere
rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione della regular season
2025/2026.
VI) DISPOSIZIONI FINALI
A) Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi I) e III) effettuati successivamente al termine
perentorio del 16 giugno 2026, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine
perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.
B) L’inosservanza del termine perentorio del 16 giugno 2026, anche con riferimento ad uno soltanto
degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I) e III) per la partecipazione al Campionato
Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2026/2027.
VII) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’OTTENIMENTO DELLA LICENZA NAZIONALE
A) Le società devono, entro il termine dell’1 ottobre 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il “questionario dati
stadio” reso disponibile sulla piattaforma informatica on-line – https://licenzenazionali.figc.it, debitamente
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all’impianto sportivo per il quale è in corso la
Licenza Nazionale.
L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento
della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro
10.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C.
2) Qualora successivamente al termine dell’1 ottobre 2026 si dovessero verificare le condizione previste dal
precedente paragrafo I) lettere C) e D), le società entro quindici giorni dall’accoglimento dell’istanza da
parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dovranno depositare il “questionario
dati stadio” reso disponibile sulla piattaforma informatica on-line – https://licenzenazionali.figc.it, 20
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo al nuovo impianto sportivo per il quale
è in corso la Licenza Nazionale.
L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento
della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro
10.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C.
B) La Lega Calcio Serie A dovrà, entro il termine dell’1 ottobre 2026, comunicare alla Commissione
Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l’eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali
indicati come criteri “B” nell’allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza entro il termine
dell’1 febbraio 2027. La Lega Calcio Serie A dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e
Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 18 febbraio 2027, l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri
“B”.
L’inosservanza del suddetto termine dell’1 febbraio 2027, con riferimento agli adempimenti previsti
dalla presente lettera B), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato
rispetto del criterio “B” punto 3. Protezione e mantenimento in efficienza del terreno di gioco, di cui
all’allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con
l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri
criteri “B” di cui all’allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia
sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.
C) La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà, entro il termine dell’1 ottobre 2026, comunicare alla
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l’eventuale mancato rispetto dei requisiti
infrastrutturali indicati come criteri “B” nell’allegato sub B). Le società dovranno sanare tale mancanza
entro il termine dell’1 febbraio 2027. La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà certificare alla
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 18 febbraio 2027,
l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri “B”.
L’inosservanza del suddetto termine del dell’1 febbraio 2027, con riferimento agli adempimenti
previsti dalla presente lettera C), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al
mancato rispetto del criterio “B” punto 16. Capienza e requisiti dello stadio di cui all’allegato sub B),
relativo alle società neopromosse al termine del Campionato di Serie C 2025/2026, su deferimento della
Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro
100.000,00 e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri “B” di cui all’allegato
sub B), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda
non inferiore ad euro 10.000,00.
D) la Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà, entro il termine dell’1 ottobre 2026, comunicare alla
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l’eventuale mancato rispetto dei requisiti
infrastrutturali indicati come criteri “B” nell’allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza
entro il termine dell’1 febbraio 2027. La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà certificare alla
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 18 febbraio 2027,
l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri “B”.
L’inosservanza del suddetto termine dell’1 febbraio 2027, con riferimento agli adempimenti previsti
dalla presente lettera D), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato
rispetto dei criteri “B” di cui al punto 8. Impianto di illuminazione ed al punto 16. Capienza e requisiti
dello stadio di cui all’allegato sub C), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia
sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00 per ciascun inadempimento e con riferimento
al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri “B” di cui all’allegato sub C), su deferimento della
Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.
VIII) NORMA PROGRAMMATICA
A) Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2027/2028, ad eccezione
delle società neopromosse e delle eventuali Seconde squadre di società di Serie A, sarà consentito l’utilizzo di
un impianto sportivo alternativo, solo nel caso in cui le società non dispongano temporaneamente del proprio
impianto sportivo abituale in quanto interessato da interventi già avviati di ammodernamento, ristrutturazione,
ampliamento per l’adeguamento dell’impianto abituale ai criteri infrastrutturali richiesti o per la costruzione 21
di un nuovo impianto sportivo totalmente adeguato, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo ovvero
della sottoscrizione di un contratto di affidamento dei lavori di cui alla precedente lett. A).
*****
La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri
Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica on-line –
https://licenzenazionali.figc.it. 22
TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI
I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C
A) Le società devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2026/2027:
a) l’impegno a partecipare alle Competizioni Primavera;
b) l’impegno a partecipare al:
i) Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, nei casi previsti dalla disciplina inerente l’attività
agonistica emanata annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
ii) Campionato Nazionale Under 17;
iii) Campionato Nazionale Under 16, per le sole società di Serie A e Serie B;
iv) Campionato Nazionale Under 15;
c) l’impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili
appartenenti a società affiliate alla FIGC legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di
collaborazione valido per la stagione sportiva 2026/2027. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà
essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;
d) l’impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA
Grassroots C Licence, per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di
collaborazione valido per la stagione sportiva 2026/2027 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei
Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare
tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;
e) l’impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla
categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under
15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In
caso di partecipazione all’attività mista, le categorie maschili di riferimento per l’adempimento del criterio
sono individuate rispettivamente nella categoria Under 14 (Giovanissimi “Fascia B”) e nella categoria Under
13 (Esordienti).
L’impegno, in alternativa, è rispettato se la società richiedente la Licenza Nazionale entro il termine del 30
novembre 2026:
i) abbia precedentemente acquisito o acquisisca, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società
di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi, con
almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una
squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che
è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile);
ii) concluda un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie B, di Serie C, di
Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione e la stessa partecipi, con almeno una squadra
composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da
giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare
anche in modalità mista (maschile e femminile). Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione
sportiva 2026/2027 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la
Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile, per la partecipazione ai
suddetti campionati. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa
riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;
f) l’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla
categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai
tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under
12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci.
L’impegno, in alternativa, è rispettato se la società richiedente la Licenza Nazionale, entro il termine del 30
novembre 2026:
i) abbia precedentemente acquisito o acquisisca il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di
calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi, con
almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra 23
composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o
miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under 13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie
Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci;
ii) concluda un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie B, di Serie C, di
Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione e la stessa partecipi, con almeno una squadra
composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani
calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente
delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o
Under 10) o Primi Calci. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2026/2027 e dovrà
espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di
gestione sostenuti dalla società di calcio femminile, per la partecipazione ai suddetti campionati. In tal caso
alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da
copia dei medesimi accordi;
g) l’impegno a promuovere e sostenere l’istruzione dei giovani calciatori;
h) l’impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un
dirigente della società agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri, per favorire lo scambio di
informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;
i) l’impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla FIGC, di concerto con la Lega di
competenza;
l) l’impegno a far partecipare un medico tesserato, ad almeno due incontri organizzati dalla FIGC sul tema
della tutela della salute e della lotta al doping;
m) l’impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla FIGC sul tema della corruzione nel mondo del
calcio e delle scommesse sportive;
n) l’impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie
Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi
dell’integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;
o) l’impegno a far partecipare le figure organizzative, individuate tra quelle di cui alla lettera A), punto 2),
lettere g.1), g.2), i), j), m), n), o), p), q), r), s) e t) sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di
aggiornamento organizzati dalla FIGC o dalla Lega di competenza, secondo i programmi e le modalità di
svolgimento approvati dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. In caso di impossibilità a
partecipare ad un incontro per gravi e comprovati motivi, il legale rappresentante della società potrà delegare
altro soggetto che operi nell’ambito di competenza della figura dell’assente.
In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la
dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n) e o), costituisce
illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia
sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le società di
Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie C.
In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la
dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), costituisce illecito disciplinare ed è
sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun
inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A, non inferiore
ad euro 10.000,00 per le società di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C.
Inoltre l’inosservanza anche soltanto di uno degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera
A), punto 1), lettere e) ed f), comporterà per la società inadempiente il mancato accesso ai contributi
eventualmente destinati allo sviluppo ed alla promozione del calcio femminile.
2) Depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2026/2027:
a.1) l’impegno a tesserare, entro il termine del 7 agosto 2026, un allenatore responsabile della prima
squadra.;
a.2) l’impegno a tesserare, entro il termine del 7 agosto 2026, un “allenatore in seconda” della prima
squadra; 24
a.3) l’impegno a tesserare, entro il termine del 7 agosto 2026, almeno un allenatore dei Portieri della prima
squadra;
a.4) l’impegno a tesserare, entro il termine del 7 agosto 2026, un allenatore responsabile della squadra
partecipante alle competizioni Primavera;
b) l’impegno a tesserare, entro il termine del 7 agosto 2026, il Medico Responsabile Sanitario nel rispetto
delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico;
c) l’impegno a tesserare, entro il termine del 7 agosto 2026, almeno un Operatore Sanitario della prima
squadra;
d) l’impegno a tesserare, entro il termine del 7 agosto 2026, almeno un Preparatore Atletico della prima
squadra;
e) l’impegno a tesserare, entro il termine del 7 agosto 2026, almeno un allenatore dei Portieri per le sole
squadre partecipanti alle competizioni Primavera 1 o Primavera 2;
f) l’impegno a tesserare, entro il termine del 7 agosto 2026, almeno un Preparatore Atletico per le sole
squadre partecipanti alle competizioni Primavera 1 o Primavera 2;
g.1) l’impegno a depositare, entro il termine del 7 agosto 2026, la scheda informativa riguardante il
Delegato per la gestione dell’evento, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso,
corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in
materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi;
g.2) l’impegno a depositare, entro il termine del 7 agosto 2026, la scheda informativa riguardante il Vice
Delegato per la gestione dell’evento, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso,
corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in
materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi. Il Delegato e il Vice Delegato per la
gestione dell’evento non potranno ricoprire gli altri incarichi, all’interno della società richiedente la Licenza
Nazionale, previsti dal presente punto 2);
h) l’impegno a depositare, entro il termine del 7 agosto 2026, la scheda informativa riguardante gli Steward
e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 13 agosto 2019;
i) l’impegno a depositare, entro il termine del 7 agosto 2026, la scheda informativa riguardante uno o più
Supporter Liaison Officer (SLO), con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità. Lo stesso non
potrà ricoprire gli altri incarichi, all’interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal
presente punto 2) ad eccezione degli incarichi previsti alla lettera h) e j);
J) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante uno o
più Disability Access Officer (DAO), con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
l) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante il
Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l’indicazione delle principali funzioni e
responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
m) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante uno o
più Social and Environmental Sustainability Officer (SES), con l’indicazione delle principali funzioni e
responsabilità dello stesso;
n) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante il
Segretario Generale/Sportivo della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello
stesso. Il Segretario Generale/Sportivo non potrà ricoprire gli altri incarichi, all’interno della società
richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);
o) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante il
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l’indicazione delle principali funzioni e
responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Il Responsabile Amministrazione,
Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver conseguito un diploma
di ragioneria o laurea in materie giuridico/economiche; 25
p) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante il
Responsabile Ufficio Stampa della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello
stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso
di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all’Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza
professionale di almeno un anno nel settore dei media;
q) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante il
Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l’indicazione delle principali funzioni e
responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing;
r) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante il
Responsabile del Settore Giovanile della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità
dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:
– Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA;
– Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA;
– Allenatore UEFA B o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA, per le sole società di Serie C;
– Allenatore Responsabile Settore Giovanile abilitato dal Settore Tecnico della FIGC.
È consentito alle sole società neopromosse in Serie C di mantenere per la stagione sportiva 2026/2027 il
proprio Responsabile del Settore Giovanile, anche se non in possesso delle suddette qualifiche.
Il Responsabile del Settore Giovanile della società non potrà ricoprire alcun incarico come allenatore di
qualsiasi squadra della società richiedente la Licenza Nazionale, salvo quello di “collaboratore settore
giovanile”;
s) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante il Team
Manager della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
t) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante il
Direttore Sportivo della società, quale iscritto al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli
organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con
l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
u) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2026, l’organigramma della società contenente
almeno le figure previste dal punto 2) del presente Titolo III);
v) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 ottobre 2026, il programma di formazione del settore
giovanile, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante e che contempli almeno i seguenti
aspetti:
-obiettivi del settore giovanile;
-organizzazione del settore giovanile (organigramma);
-personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc…);
-infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l’allenamento e gli incontri, ecc…);
-risorse finanziarie investite;
-programmi di formazione sportiva per categoria di calciatori;
-iniziative educative (sui temi dell’integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento
alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile).
Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2),
lettere l), o), p), q) r), s), t).
In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2),
lettere a.1), a.2), a.3), a.4), b), c), d), e), f), g.1), g.2), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v)
costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi
della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), a.4), b), c),
d), con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel Campionato Professionistico di
riferimento 2026/2027; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e), f), g.1), g.2), h), l), n), v)
con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le società di Serie A e Serie B e non inferiore ad
euro 20.000,00 per le società di Serie C; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere i), j), m),
o), p), q), r), s), t), u) con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie
B e non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C. 26
B) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1), lettere b), c), e), f) sono attestati alla
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
C) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1), lettera o) sono attestati alla Commissione
Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dal Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.
D) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), a.4), b), c), d), e), f)
sono attestati alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 7 agosto
2026, dal Settore Tecnico della FIGC.
II) OBBLIGO DI SOSTITUZIONE E COMUNICAZIONE DELLE FIGURE SPORTIVE-
ORGANIZZATIVE
A) Qualora nel corso della stagione sportiva 2026/2027, uno o più incarichi previsti al precedente paragrafo
I), lettera A), punto 2), lettere a.2), a.3), a.4), c), d), e), f) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un
massimo di trenta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti.
B) Qualora nel corso della stagione sportiva 2026/2027, uno o più incarichi previsti al precedente paragrafo
I), lettera A), punto 2), lettere g.1), g.2), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) divenissero vacanti, la società
dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti.
In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi,
entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica,
corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.
L’inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento
della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro
20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie
C.
C) Fermo quanto previsto dall’art. 66 delle NOIF, qualora nel corso della stagione sportiva 2026/2027, gli
incarichi previsti al precedente paragrafo I), lettera A), punto 2), lettere a.1) e b) divenissero vacanti, la
società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici
giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla
documentazione richiesta per le relative figure.
L’inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata,
su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non
inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le
società di Serie C.
IV) DISPOSIZIONI FINALI
A) Gli adempimenti di cui al precedente paragrafo I), effettuati successivamente al termine perentorio
del 16 giugno 2026, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio,
non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-
Organizzativi, né dal Consiglio federale.
B) L’inosservanza del termine perentorio del 16 giugno 2026, anche con riferimento ad uno soltanto
degli adempimenti previsti dal precedente paragrafo I), per la partecipazione al Campionato
Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2026/2027.
*****
La documentazione di cui al presente Titolo III) deve essere depositata presso la Commissione Criteri
Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica on-line –
https://licenzenazionali.figc.it, utilizzando la modulistica resa disponibile sulla medesima piattaforma. 27
TITOLO IV): DECISIONI E RICORSI
La Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive
professionistiche istituita ai sensi dell’art. 13 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e la
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il 30 giugno 2026, esaminata la
documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe di competenza, verificato
l’assolvimento degli adempimenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano
alla Segreteria Generale della FIGC i pareri di loro competenza.
La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data 1° luglio
2026.
Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva
2026/2027, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI – Sezione sulle
controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – da proporsi con le
modalità e nei termini previsti dall’apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal
CONI con deliberazione n. 1752 del Consiglio Nazionale del 16 febbraio 2024 e pubblicato sul sito del
CONI. All. A)
1
Sistema Licenze Nazionali 2026/2027
Criteri Infrastrutturali
Lega Calcio Serie A
A 1. DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIOCO
Il terreno di gioco deve essere rettangolare e deve avere le misure, al lordo delle linee di
segnatura, di m 105 x m 68. Solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la
riduzione della larghezza sino ad un minimo di m 65.
Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m 1,50,
complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata “campo per
destinazione”.
La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, pannelli pubblicitari, etc.) dal
terreno di gioco deve essere di m 2,5 dalle linee laterali e di m 3,5 dalle linee di porta.
Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle
linee di porta sino ad un minimo di m 2,5.
Deve essere prevista un’area per il riscaldamento dei calciatori durante la partita, lungo le linee
laterali o dietro i pannelli pubblicitari situati alle spalle delle porte.
A 2. CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO
Il terreno di gioco ed il campo per destinazione devono essere:
• in erba naturale oppure
• in erba naturale mista/rinforzata oppure in erba artificiale approvata dalla FIFA tramite il
rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici (FIFA Quality Pro);
• Il materiale da utilizzare per il campo per destinazione, se artificiale, deve essere
approvato da un laboratorio accreditato dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza;
• dotati di superficie piana e regolare;
• di colore verde;
• in buone condizioni;
• dotati di un idoneo sistema di drenaggio;
• dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella
distribuzione dell’acqua.
Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco.
B 3. PROTEZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL TERRENO DI GIOCO
I terreni di gioco in erba naturale e naturale rinforzata/mista, ad eccezione di quelli ubicati nelle
seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, devono essere
dotati di idonei sistemi di riscaldamento del prato o analoghi sistemi di protezione dal gelo
(qualsivoglia sistema o apparato tecnologico funzionale all’innalzamento, anche momentaneo,
della temperatura superficiale del terreno di gioco) che consentano di mantenere i terreni
praticabili per tutta la durata della stagione sportiva.
Per le altre regioni occorrerà integrare il criterio geografico di ubicazione dell’impianto
considerando altezza sul livello del mare e latitudine e longitudine.
La società si impegna – con separata dichiarazione – a conservare in efficienza il campo di
gioco, ed in particolare a mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del
terreno, nonché efficace drenaggio per tutta la durata della stagione sportiva, autorizzando la
Lega Calcio Serie A ad effettuare interventi in surroga, con riaddebito delle spese, qualora
ritenuto necessario, con giudizio insindacabile da parte della Lega stessa.
Con la medesima dichiarazione, la società si impegna altresì in caso di precipitazioni nevose, a
provvedere allo sgombero della neve fino all’orario di inizio della gara, anche in caso di
variazione di orario e/o data della medesima, con il necessario utilizzo di idonei mezzi e
sufficienti risorse umane.
A 4. PORTE E PORTA DI RISERVA
I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o lega leggera ed avere
sezione circolare o ellittica.
Per ciascuna porta devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
• la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32;
• la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di
m 2,44;
• gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
• le porte non devono costituire un pericolo per l’incolumità dei giocatori e devono essere All. A)
2
saldamente fissate al suolo;
• dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti,
opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono
essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono
inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere
pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi
direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate
sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque
potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco;
• le reti delle porte devono essere di canapa, juta o nylon;
• il sostegno della rete deve essere ottenuto tendendo la rete medesima tramite cordini
collegati a paletti ubicati ad almeno m 2 dai pali della porta e posizionati in asse con gli
stessi.
Deve essere, inoltre, sempre disponibile una coppia di porte di riserva di uguali caratteristiche
e di facile installazione.
A 5. BANDIERINE D’ANGOLO
Le bandierine d’angolo (misura minima m 0,45 x m 0,45) devono essere di colore giallo.
Il sostegno deve avere un’altezza minima di m 1,5 una altezza massima di 2,0 m, e non deve
terminare a punta nella parte superiore.
Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d’urto fortuito da parte dei
partecipanti al gioco.
A 6. PANCHINE E QUARTO UOMO
Le panchine per i tecnici ed i calciatori di riserva devono essere:
• adeguatamente coperte;
• in grado di ospitare ciascuna 21 persone;
• posizionate ad una distanza minima di m 2,5 dalla linea laterale. Per gli stadi di nuova
costruzione la distanza minima dalla linea laterale dovrà essere di 4 metri;
• ubicate a circa m 5 a sinistra e a destra della linea mediana;
• di materiale non pericoloso per gli occupanti. In particolare, gli spigoli della copertura
devono essere protetti al fine di salvaguardare l’incolumità dei partecipanti al gioco.
Le caratteristiche delle panchine debbono essere tali da non pregiudicare la visibilità del
campo da gioco agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive.
La panchina aggiuntiva, di cui all’art. 66.1 bis delle NOIF, deve essere una struttura separata
da quella per tecnici e calciatori.
L’area tecnica, ovvero la superficie all’interno della quale l’allenatore può muoversi
liberamente per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di
segnatura tratteggiate attorno alla panchina, a m 1 da ogni lato della stessa e in avanti fino a
m 1 dalla linea laterale.
La panchina per il quarto ufficiale di gara deve essere posizionata in prossimità della linea
mediana ad una distanza di m 2,5 dalla linea laterale del campo da gioco.
A 7. PANNELLI PUBBLICITARI
I pannelli pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni:
• la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono
costituire un pericolo per l’incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
• i pannelli devono avere un’altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare
la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
• è consentito il posizionamento sul terreno di gioco di massimo due file contigue di
led/pannelli, sia lungo le linee laterali che lungo quelle di porta. Nel caso in cui si preveda
l’impiego di entrambe le tipologie di spazi pubblicitari i pannelli dovranno occupare la
seconda fila, ovvero quella più distante dal terreno di gioco. È consentita la configurazione
di led/pannelli sia in modalità continua (occupando anche gli spazi retrostanti i corner), sia
prevedendo un’interruzione in corrispondenza dei corner.
A 8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di
illuminamento verticale medio (Evmed) e minimo (Evmin) ed orizzontale medio (Ehmed):
• Evmed ≥ 1650 Lux e Evmin ≥ 1000 Lux in direzione della telecamera principale;
• Evmed ≥ 1000 Lux e Evmin ≥ 650 Lux da misurarsi sui piani verticali 0°, 90°, 180° e 270°;
• Ehmed ≥ 1650 Lux e Ehmin ≥ 1150 Lux. All. A)
3
L’impianto di illuminazione deve garantire uniformità di illuminamento verticale, sia in direzione
della telecamera principale, sia su ogni singolo piano verticale attestata dal rispetto dei
seguenti rapporti:
• Evmin/Evmax ≥ 0,5;
• Evmin/Evmed ≥ 0,6.
Deve essere garantita uniformità di illuminamento orizzontale in ogni zona del campo, attestata
dal rispetto dei seguenti rapporti:
• Ehmin/Ehmax ≥ 0,5;
• Ehmin/Ehmed ≥ 0,7.
Sia sul piano orizzontale che su ciascun piano verticale, il rapporto fra i valori rilevati tra due
punti adiacenti deve essere superiore a 0.6 “MAUR”.
Deve infine essere garantita l’illuminazione delle prime 12 file delle tribune, con valori non
inferiori a 200 lux in termini di illuminamento verticale.
I generatori di emergenza devono essere sufficienti a garantire continuità alle trasmissioni
televisive e devono produrre i seguenti valori in direzione della telecamera principale Evmed >
1100 lux e Evmin > 650 lux ed in generale almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra
indicati, garantendo la massima uniformità possibile e con durata di funzionamento sufficiente
a garantire la copertura dell’evento sportivo fino alla sua conclusione.
La conformità dell’impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni
previste dal presente punto è certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. Il
collaudo/funzionalità dell’impianto e del generatore di emergenza e la tabella illuminotecnica
devono avere data non antecedente il 28 febbraio 2026. Le società devono garantire la
professionalità, preparazione ed esperienza del tecnico e/o azienda certificatori.
A 9. ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO
L’ingresso in campo delle squadre, degli arbitri e degli ufficiali di gara (tunnel, sottopassaggio,
etc.) deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che
non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.
In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento delle stesse deve
poter avvenire in un tempo massimo di 30 secondi.
Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di
pavimentazione antiscivolo.
Il pubblico e la stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.
A 10. SPOGLIATOI SQUADRE
Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard
equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche:
• posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 25 persone;
• pavimentazione antiscivolo;
• 10 docce;
• 3 WC, ovvero 2 WC + 1 orinatoio
• 1 lettino per i massaggi;
• 1 lavagna per spiegazioni tattiche;
• un adeguato sistema di ricambio d’aria e di climatizzazione;
• collegamento Wi-Fi.
Nei due spogliatoi deve essere previsto un segnale acustico per la chiamata all’entrata in
campo dei calciatori da parte dell’arbitro.
Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono anche prevedere uno
spogliatoio separato destinato allo staff che abbia ciascuno le seguenti caratteristiche:
• posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 5 persone;
• dotato di docce;
• dotato di WC;
• un adeguato ricambio d’aria;
• collegamento Wi-Fi.
A 11. SPOGLIATOI ARBITRI
Lo spogliatoio arbitri deve essere separato dagli spogliatoi delle squadre e comunque ubicato
nelle vicinanze degli stessi. Deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:
• superficie minima di mq 20;
• posti a sedere per un minimo di 6 persone;
• appendiabiti o armadietti per un minimo di 6 persone; All. A)
4
• pavimentazione antiscivolo;
• 2 docce;
• 1 lavabo;
• 1 WC;
• 1 tavolino con 2 sedie;
• 1 lettino per i massaggi;
• un adeguato sistema di ricambio d’aria e di climatizzazione;
• collegamento Wi-Fi.
Nell’eventualità che le gare siano dirette da arbitri e/o assistenti di sesso femminile, è
necessario avere a disposizione un ulteriore spogliatoio con le seguenti dotazioni minime:
• posti a sedere per 2 persone;
• appendiabiti o armadietti per 2 persone;
• pavimentazione antiscivolo;
• 1 doccia;
• 1 lavabo;
• 1 WC;
• collegamento Wi-Fi.
B 12. STANZA DELEGATI
La stanza per i Delegati di Lega deve essere dotata di collegamento Internet e/o accesso Wi-Fi
e posizionata nelle vicinanze degli spogliatoi delle squadre e degli ufficiali di gara.
A 13. INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI
L’infermeria per giocatori ed arbitri deve essere situata nelle vicinanze degli spogliatoi. Tale
infermeria deve essere facilmente accessibile sia dal campo da gioco che dall’esterno dello
stadio ed avvicinabile dagli automezzi di soccorso. Le porte ed i corridoi che conducono
all’infermeria devono essere sufficientemente larghi da consentire il passaggio di barelle e di
sedie a rotelle.
L’infermeria deve avere le seguenti dotazioni minime:
• 1 tavolino per gli esami;
• 1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco);
• 1 armadietto per i farmaci;
• 1 bombola di ossigeno con maschera;
• 1 defibrillatore;
• servizi separati con lavabo.
A 14. LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING
Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve
essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.
Il locale deve avere una grandezza minima di mq 20 e comprendere una zona di attesa, una
zona prelievi ed un bagno.
La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un
divisorio permanente o mobile.
Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni:
A) zona di attesa:
• posti a sedere per 8 persone;
• appendiabiti e/o armadietti;
• 1 frigorifero per bevande.
B) zona prelievi:
• 1 scrivania;
• 4 sedie;
• 1 armadietto con serratura.
Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di:
• 1 lavandino;
• 1 WC;
• 1 doccia.
Relativamente ai controlli incrociati sangue-urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente
adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da
un divisorio permanente o mobile.
A 15. PARCHEGGI SQUADRE E UFFICIALI DI GARA
Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara i All. A)
5
seguenti parcheggi nelle immediate vicinanze degli spogliatoi:
• almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre;
• almeno 10 posti di stazionamento per le vetture, salvo deroghe autorizzate dalla Lega
Calcio Serie A, previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027, sulla
base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione
dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo,
approvato dalle autorità competenti, per l’adeguamento al criterio o per la costruzione di
un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime
stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi;
provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al
pubblico.
Il criterio deve essere rispettato senza possibilità di deroghe dagli stadi di nuova costruzione.
A 16. CAPIENZA E REQUISITI DELLO STADIO
La capienza minima dello stadio deve essere di 12.000 posti, salvo deroghe, anche
condizionate, concesse dalla Lega Calcio Serie A per gli stadi rientranti nelle disposizioni
contenute nella Legge n. 210 del 17 ottobre 2005 di conversione del decreto legge n. 162 del
17 agosto 2005.
Tutti i posti dello stadio, anche quelli eccedenti la capienza minima di 12.000, devono essere
dotati di sedute individuali conformi a quanto previsto dall’articolo 17.
Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle misure organizzative previste dalla normativa
vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione delle
manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto dalla
Determinazione n. 30/2010 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
Per gli Stadi nei quali sono in corso interventi di ammodernamento, ristrutturazione,
ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati
nella stagione sportiva 2025/2026 ed in quelle precedenti, possono essere concesse deroghe
al medesimo criterio dalla Lega Calcio Serie A, previa comunicazione alla FIGC.
A 17. SEDUTE INDIVIDUALI
Lo stadio deve essere dotato di sedute individuali con le seguenti caratteristiche:
• fissati al suolo;
• numerati;
• separati gli uni dagli altri;
• costituiti da materiale resistente ed ignifugo;
• confortevoli e di forma anatomica;
• muniti di schienale di un’altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.
A 18. VELODROMI E PISTE DI ATLETICA
Attorno al rettangolo di gioco non devono essere presenti piste per gare ciclistiche.
Gli stadi di nuova costruzione devono essere altresì privi di piste di atletica.
A 19. TRIBUNE RISERVATE AGLI SPETTATORI
Le tribune riservate agli spettatori, realizzate in metallo con idonee strutture tubolari, non
potranno essere di tipo temporaneo (“temporary stands”) ma dovranno avere un uso duraturo
nel tempo ed essere fissate ad idonee fondazioni.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate ragioni
oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli
strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato;
capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione
residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità
amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
Gli stadi di nuova costruzione non potranno avere tribune temporanee e non sono consentite
deroghe.
I posti a sedere muniti di sedute individuali devono essere distribuiti in almeno 4 settori
indipendenti.
Tra questi, almeno un settore deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite con una
capienza minima pari ad almeno il 5% rispetto alla capienza totale.
La suddivisione dei settori deve essere effettuata tramite separatori interni che abbiano All. A)
6
caratteristiche tali da non consentire l’azione di scavalcamento. In alternativa, la suddivisione
dei settori potrà essere effettuata, in accordo con il GOS, anche tramite misure organizzativo-
gestionali per la segmentazione dei settori.
In ogni settore dello stadio devono essere previsti punti di ristoro.
Per gli stadi nei quali sono in corso interventi di ammodernamento, ristrutturazione,
ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio “Tribune riservate agli spettatori”
potranno essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC
A 20. SERVIZI IGIENICI
Lo stadio dovrà essere dotato del seguente numero minimo di servizi igienici, basati su una
proporzione uomini/donne di 80/20:
• 1 bagno ogni 250 uomini;
• 1 orinatoio ogni 125 uomini;
• 1 bagno ogni 125 donne.
In alternativa, la società potrà presentare un progetto approvato dalle autorità competenti che
preveda la realizzazione, entro la stagione sportiva 2027/2028, dei servizi igienici necessari al
raggiungimento del numero minimo sopra indicato.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: esistenza di vincoli strutturali; interventi di ammodernamento, ristrutturazione,
ampliamento per l’adeguamento a tale criterio, iniziati nella stagione sportiva 2025/2026 o in
quelle precedenti; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti,
per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; società neopromosse;
provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
Il numero minimo di servizi igienici sopra indicato dovrà essere rispettato senza possibilità di
deroghe negli stadi di nuova costruzione.
I bagni e gli orinatoi devono essere dotati di servizi di scarico dell’acqua.
Sarà possibile un’integrazione al numero di bagni/orinatoi richiesti anche con dei servizi
igienici chimici.
Devono essere disponibili lavandini, carta igienica e sapone.
A 21. POSTI E SERVIZI PER SPETTATORI DISABILI
Lo stadio deve avere accessi dedicati per le persone disabili e i loro accompagnatori.
In attuazione del D.M. 236/1989, i posti dedicati agli spettatori disabili devono essere coperti e
in ragione di 2 ogni 400 posti. Accanto a tali posti devono essere previsti, in eguale misura, i
posti per gli accompagnatori.
Devono essere previsti specifici posti per spettatori disabili nel settore ospiti.
Le persone con disabilità devono avere servizi igienici dedicati in ragione di 1 bagno
attrezzato ogni 15 spettatori disabili e punti di ristorazione situati in prossimità dei settori loro
assegnati.
Sarà possibile un’integrazione al numero di bagni richiesti anche con dei servizi igienici
chimici.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate ragioni
oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli
strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato;
capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse;
popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti
autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
Il numero minimo di servizi igienici per gli spettatori disabili sopra indicato dovrà essere
rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.
A 22. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
Lo stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni
relative alla gara (formazioni, sostituzioni, ecc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di
emergenza oltre che di programmi di intrattenimento (anche di tipo musicale) per gli spettatori
nel pre e post gara.
Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete
elettrica principale. All. A)
7
I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico,
all’interno e all’esterno dello stadio, almeno fino alla recinzione dell’area di massima sicurezza.
B 23. TRIBUNA STAMPA
La tribuna stampa deve essere coperta e avere una capienza minima di 60 postazioni totali, di
cui 30 equipaggiate con presa elettrica e collegamento Wi-Fi ed una superficie da lavoro
sufficiente ad ospitare un computer portatile.
Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso
agevole alle altre aree riservate ai media.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate ragioni
oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli
strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato;
capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione
residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità
amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
Il numero minimo di postazioni sopra indicato deve essere rispettato senza possibilità di
deroghe negli stadi di nuova costruzione.
B 24. POSTAZIONI PER RADIOCRONISTI E TELECRONISTI
Lo stadio deve essere dotato di almeno 5 postazioni coperte per radiocronisti e telecronisti,
situate all’interno della tribuna principale e ciascuna postazione deve essere dotata di una
presa elettrica, collegamento Wi-Fi, di una superficie di lavoro ed almeno 3 posti a sedere.
Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso
agevole alle altre aree riservate ai media.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate ragioni
oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli
strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato;
capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione
residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità
amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
B 25. SALA LAVORO GIORNALISTI E FOTOGRAFI
Lo stadio deve essere dotato di un’area di lavoro interna di almeno 100 mq, in grado di
ospitare un minimo di 50 giornalisti e 15 fotografi (preferibilmente in un’area separata).
Ciascuna postazione di lavoro deve essere dotata di presa elettrica e collegamento Wi-Fi.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate ragioni
oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli
strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato;
capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione
residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità
amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di un’area di lavoro per giornalisti e
fotografi di almeno 200 mq, in grado di ospitare un minimo di 75 giornalisti e 25 fotografi
(preferibilmente in un’area separata).
B 26. TV COMPOUND
Lo stadio deve essere dotato di una zona riservata allo stazionamento dei mezzi attrezzati per
la produzione e le trasmissioni audiovisive dall’esterno (TV Compound), di almeno 600 mq.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate ragioni
oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli
strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato;
capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione
residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità
amministrative e/o di pubblica sicurezza locali). All. A)
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Il TV Compound deve essere situato il più vicino possibile allo stadio, possibilmente sullo
stesso lato della piattaforma della telecamera principale, su una superficie piana e solida,
dotata di alimentazione elettrica.
L’area deve prevedere servizi igienici, anche chimici, dedicati al personale in servizio.
L’area deve essere adeguatamente recintata, illuminata e distinta in tre aree destinate ognuna
al posizionamento di:
1. mezzi di produzione principali;
2. mezzi di trasmissione;
3. gruppi elettrogeni.
Le società dovranno fornire un dettagliato layout dell’area, mettendo a disposizione un
coordinatore che gestisca l’arrivo e il posizionamento dei mezzi così come un adeguato
servizio di vigilanza notturna.
Le società dovranno assolvere per intero alle imposte di occupazione del suolo pubblico
nonché provvedere alla sorveglianza e messa in sicurezza.
Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di un TV Compound di almeno 1.000 mq.
B 27. SALA CONFERENZE STAMPA
La sala conferenze stampa deve avere le seguenti caratteristiche:
• un minimo di 50 posti a sedere;
• 1 tavolo da conferenza situato su un podio;
• 1 piattaforma per telecamere;
• sistema di diffusione sonora;
• adeguatamente isolata e insonorizzata.
• collegamento Wi-Fi.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate ragioni
oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli
strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato;
capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione
residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità
amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
Gli stadi di nuova costruzione devono essere dotati di una sala stampa in grado di ospitare
almeno 75 persone.
B 28. POSTI IN TRIBUNA AUTORITÀ/D’ONORE E AREE OSPITALITÀ
Lo stadio deve essere dotato di almeno n. 100 posti in tribuna autorità/d’onore.
I posti a sedere in Tribuna Autorità/d’Onore devono essere coperti e situati nella tribuna
principale in una posizione che sia il più centrale possibile.
Deve essere presente un’area ospitalità, situata il più possibile in prossimità delle sedute
Autorità/d’Onore e con un’estensione di almeno 200 mq.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per la sola stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti,
per l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato;
capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse;
popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti
autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di 250 posti in tribuna autorità/d’onore, di
cui almeno 50 riservati alla società ospite.
B 29. PARCHEGGI SPETTATORI TRIBUNA AUTORITÀ/D’ONORE
Lo stadio deve essere dotato di almeno 110 parcheggi riservati agli spettatori della Tribuna
Autorità/d’Onore.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per le sole società neopromosse al Campionato di Serie A
2026/2027, sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo,
approvato dalle autorità competenti, per l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un
nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime All. A)
9
stagioni; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle
competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
Il numero minimo di parcheggi sopra indicato deve essere rispettato senza possibilità di
deroghe negli stadi di nuova costruzione.
B 30. MIXED ZONE
Lo stadio deve essere dotato di una specifica area dedicata alle interviste detta “mixed zone”,
coperta, protetta ed interdetta al pubblico, con la possibilità di ospitare almeno 50 persone.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate ragioni
oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli
strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato;
capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione
residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità
amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
Tale zona deve essere ubicata lungo il percorso di collegamento tra l’area antistante gli
spogliatoi e quella destinata al parcheggio degli autobus delle due squadre.
Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di una “mixed zone” coperta, protetta e
interdetta al pubblico capace di ospitare almeno 75 persone.
B 31. SPAZI E SERVIZI PER LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI
Lo stadio deve essere dotato di:
• Almeno 2 studi televisivi (di cui uno preferibilmente con visuale sul campo “pitch studio”).
All’interno del recinto di gioco, esternamente al campo per destinazione, deve essere
disponibile uno spazio da allestire a “pitch studio”.
• Almeno 5 postazioni per le “flash interview”, separate le une dalle altre e posizionate in
un’area privilegiata e attrezzata, individuata di concerto con la Lega Calcio Serie A, nei pressi
degli spogliatoi, da utilizzarsi nel pre e nel post gara.
• una postazione “Garage-Parcheggio pullman” attrezzata, situata in prossimità dell’area di
arrivo e/o stazionamento dei pullman delle squadre ed individuata di concerto con la Lega
Calcio Serie A, da utilizzarsi nel pre-gara.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate ragioni
oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli
strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato;
capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse;
popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti
autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
Il numero minimo di studi televisivi e postazioni sopra indicato deve essere rispettato senza
possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.
La società, con separata dichiarazione, si impegna a mettere a disposizione all’interno del
proprio impianto gli spazi, le dotazioni e i servizi previsti dal Regolamento Produzioni
Audiovisive della Lega Calcio Serie A, autorizzando la stessa Lega ad effettuare interventi in
surroga, con riaddebito delle spese, qualora ritenuto necessario.
B 32. MAXI SCHERMI
Lo stadio dovrà essere dotato di un Maxi schermo che possa garantire la visualizzazione del
punteggio, del tempo di gioco nonché di immagini video autorizzate tramite l’impiego di una
regia dedicata.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Calcio Serie A, previa
comunicazione alla FIGC, per le sole società neopromosse al Campionato di Serie A
2026/2027, sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo,
approvato dalle autorità competenti, per l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un
nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni;
popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti
autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
B 33. SERVIZI E SUPPORTI PER I MEDIA
La società deve mettere a disposizione ogni supporto temporaneo o permanente necessario al All. A)
10
posizionamento delle telecamere e, nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza, gli strumenti
necessari alla movimentazione dei carichi sui supporti stessi.
Devono essere garantite le seguenti strutture fisse:
(a) linea dati ad alta velocità,
(b) linea telefonica analogica o digitale,
(c) punto di energia elettrica da rete fissa presso il TV Compound (125A best effort) a tutela
dell’elettronica installata, per mantenere attivi i sistemi di riscaldamento delle regie video
nella stagione invernale,
(d) impianto di distribuzione della corrente,
(e) impianto di cablaggio audiovisivo e tecnologicamente adeguato agli standard tecnico
produttivi.
Con riferimento agli impianti tecnici, essi devono rispettare i seguenti criteri:
i. i cavi non devono rappresentare un pericolo per gli ufficiali di gara, i calciatori, gli
allenatori, le altre persone autorizzate ad accedere al Terreno di gioco in base alle vigenti
normative sportive o per il pubblico e devono essere conformi alle normative vigenti in
tema di sicurezza e al regolamento d’uso dello Stadio;
ii. i cavi non devono essere stesi sui cartelli fissi e led luminosi pubblicitari;
iii. devono essere prese tutte le misure necessarie affinché i cablaggi siano il meno intrusivi
possibile sia dentro lo Stadio che intorno al campo di gioco; in particolare i cavi devono
essere collocati all’interno di canaline oppure, nelle zone di passaggio, devono essere
utilizzate coperture passacavi, campate e ogni altro mezzo che garantisca la sicurezza,
sotto la supervisione del responsabile della sicurezza della società sportiva organizzatrice
dell’Evento. All. B)
1
Sistema Licenze Nazionali 2026/2027
Criteri Infrastrutturali
Lega Nazionale Professionisti Serie B
A 1. DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIOCO
Il terreno di gioco deve essere rettangolare e deve avere le misure, al lordo delle linee di
segnatura, di m 105 x m 68. Solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la
riduzione della larghezza sino ad un minimo di m 65.
Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m 1,50,
complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata “campo per
destinazione”.
La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, pannelli pubblicitari, etc.) dal
terreno di gioco deve essere di m 2,5 dalle linee laterali e di m 3,5 dalle linee di porta.
Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle
linee di porta sino ad un minimo di m 2,5.
Deve essere prevista un’area per il riscaldamento dei calciatori durante la partita, lungo le linee
laterali o dietro i pannelli pubblicitari situati alle spalle delle porte.
A 2. CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO
Il terreno di gioco ed il campo per destinazione devono essere:
• in erba naturale oppure
• in erba naturale mista/rinforzata oppure in erba artificiale approvata dalla FIFA tramite il
rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici (FIFA Quality Pro); il solo
campo per destinazione, se artificiale, deve comunque essere tale da non comportare
rischi per gli atleti e dotato di idonea certificazione rilasciata dall’azienda fornitrice del
prodotto;
• dotati di superficie piana e regolare;
• di colore verde;
• in buone condizioni;
• dotati di un idoneo sistema di drenaggio;
• dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella
distribuzione dell’acqua.
Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco.
B 3. PROTEZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL TERRENO DI GIOCO
I terreni di gioco in erba naturale e naturale rinforzata/mista devono essere dotati di idonei
sistemi di riscaldamento del prato o analoghi sistemi di protezione dal gelo (qualsivoglia sistema
o apparato tecnologico funzionale all’innalzamento, anche momentaneo, della temperatura
superficiale del terreno di gioco ovvero coperture plastiche – teloni – atte a mantenere il calore
geotermico dello stesso terreno di gioco, seppur in condizioni non estreme), che consentano di
mantenere i terreni praticabili per tutta la durata della stagione sportiva.
La società si impegna – con separata dichiarazione – a conservare in efficienza il campo di
gioco, ed in particolare a mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del
terreno, nonché efficace drenaggio per tutta la durata della stagione sportiva, autorizzando la
Lega Nazionale Professionisti Serie B ad effettuare interventi in surroga, con riaddebito delle
spese, qualora ritenuto necessario, con giudizio insindacabile da parte della Lega stessa nei
termini e con le modalità previsti dal Codice di Autoregolamentazione della medesima.
Con la medesima dichiarazione, la società si impegna altresì in caso di precipitazioni nevose, a
provvedere allo sgombero della neve fino all’orario di inizio della gara, anche in caso di
variazione di orario e/o data della medesima, con il necessario utilizzo di idonei mezzi e
sufficienti risorse umane.
Tutti i terreni di gioco devono, in ogni caso, essere dotati di adeguati sistemi di protezione
antipioggia/antigelo (es. teloni).
A 4. PORTE E PORTA DI RISERVA
I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o lega leggera ed avere sezione
circolare o ellittica.
Per ciascuna porta devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
• la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32; All. B)
2
• la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di
m 2,44;
• gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
• le porte non devono costituire un pericolo per l’incolumità dei giocatori e devono essere
saldamente fissate al suolo;
• dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti,
opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono
essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono
inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere
pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi
direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate
sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque
potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco;
• le reti delle porte devono essere di canapa, juta o nylon;
• il sostegno della rete deve essere ottenuto tendendo la rete medesima tramite cordini
collegati a paletti ubicati ad almeno m 2 dai pali della porta e posizionati in asse con gli
stessi.
Deve essere, inoltre, sempre disponibile una porta di riserva di uguali caratteristiche e di facile
installazione.
A 5. BANDIERINE D’ANGOLO
Le bandierine d’angolo (misura minima m 0,45 x m 0,45) devono essere di colore giallo.
Il sostegno deve avere un’altezza minima di m 1,5, una altezza massima di 2,0 m, e non deve
terminare a punta nella parte superiore.
Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d’urto fortuito da parte dei
partecipanti al gioco.
A 6. PANCHINE E QUARTO UOMO
Le panchine per i tecnici ed i calciatori di riserva devono essere:
• adeguatamente coperte;
• in grado di ospitare ciascuna almeno 18 persone;
• posizionate ad una distanza minima di m 2,5 dalla linea laterale. Per gli stadi di nuova
costruzione la distanza minima dalla linea laterale dovrà essere di 4 metri;
• ubicate a circa m 5 a sinistra e a destra della linea mediana;
• di materiale non pericoloso per gli occupanti. In particolare, gli spigoli della copertura
devono essere protetti al fine di salvaguardare l’incolumità dei partecipanti al gioco.
Le caratteristiche delle panchine debbono essere tali da non pregiudicare la visibilità del campo
da gioco agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive.
La panchina aggiuntiva, di cui all’art. 66.1 bis delle NOIF, deve essere una struttura separata
da quella per tecnici e calciatori.
L’area tecnica, ovvero la superficie all’interno della quale l’allenatore può muoversi liberamente
per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura
tratteggiate attorno alla panchina, a m 1 da ogni lato della stessa e in avanti fino a m 1 dalla
linea laterale.
La panchina per il quarto ufficiale di gara deve essere posizionata in prossimità della linea
mediana ad una distanza di m 2,5 dalla linea laterale del campo da gioco.
A 7. PANNELLI PUBBLICITARI
I pannelli pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni:
• la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono
costituire un pericolo per l’incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
• i pannelli devono avere un’altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare
la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
• i tabelloni con meccanismo rotativo e/o led munito di impianto elettrico devono essere
alimentati in bassa tensione nel rispetto delle vigenti norme in materia.
A 8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di
illuminamento verticale medio (Evmed):
• Evmed ≥ 1200 Lux in direzione delle telecamere fisse;
• Evmed ≥ 800 Lux in tutte le altre direzioni; All. B)
3
• – Ehmed ≥ 1000 Lux in tutti gli altri punti
Inoltre, per l’uniformità dell’illuminamento verticale devono essere garantiti i seguenti rapporti:
• Evmin/Evmax ≥ 0,45;
• Evmin/Evmed ≥ 0,6.
Deve essere disponibile una sorgente di alimentazione elettrica secondaria (generatore di
emergenza) alimentata in maniera indipendente rispetto al sistema di illuminazione principale, in
grado di garantire il ripristino di almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra indicati con un
periodo d’interruzione non superiore a 15 minuti, e con durata di funzionamento sufficiente a
garantire la copertura dell’evento sportivo fino alla sua conclusione.
La conformità dell’impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni
previste dal presente punto è certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. Il
collaudo/funzionalità dell’impianto e del generatore di emergenza e la tabella illuminotecnica
devono avere data non antecedente il 28 febbraio 2026. Le società devono garantire la
professionalità, preparazione ed esperienza del tecnico e/o azienda certificatori.
A 9. ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO
L’ingresso in campo delle squadre, degli arbitri e degli ufficiali di gara (tunnel, sottopassaggio,
etc.) deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non
devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.
In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento delle stesse deve poter
avvenire in un tempo massimo di 30 secondi.
Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di
pavimentazione antiscivolo.
Il pubblico e la stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.
A 10. SPOGLIATOI SQUADRE
Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard
equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche:
• posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 25 persone;
• pavimentazione antiscivolo;
• 6 docce;
• 3 WC, ovvero 2 WC + 1 orinatoio;
• 1 lettino per i massaggi;
• 1 lavagna per spiegazioni tattiche;
• un adeguato sistema di ricambio d’aria e di climatizzazione;
• collegamento Wi-Fi.
Nei due spogliatoi deve essere previsto un segnale acustico per la chiamata all’entrata in
campo dei calciatori da parte dell’arbitro.
Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono anche prevedere uno spazio
destinato allo staff avente le seguenti caratteristiche:
• posti a sedere, appendiabiti o armadietti;
• un adeguato ricambio d’aria;
• collegamento Wi-Fi.
A 11. SPOGLIATOI ARBITRI
Lo spogliatoio arbitri deve essere separato dagli spogliatoi delle squadre e comunque ubicato
nelle vicinanze degli stessi. Deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:
• superficie minima di mq 20;
• posti a sedere per un minimo di 6 persone;
• appendiabiti o armadietti per un minimo di 6 persone;
• pavimentazione antiscivolo;
• 2 docce;
• 1 lavabo;
• 1 WC;
• 1 tavolino con 2 sedie;
• 1 lettino per i massaggi;
• un adeguato sistema di ricambio d’aria e di climatizzazione;
• collegamento Wi-Fi.
Nell’eventualità che le gare siano dirette da arbitri e/o assistenti di sesso femminile, è
necessario avere a disposizione un ulteriore spogliatoio con le seguenti dotazioni minime: All. B)
4
• posti a sedere per 2 persone;
• appendiabiti o armadietti per 2 persone;
• pavimentazione antiscivolo;
• 1 doccia;
• 1 lavabo;
• 1 WC;
• collegamento Wi-Fi
B 12. STANZA DELEGATI
La stanza per i Delegati di Lega deve essere dotata di collegamento Internet e/o accesso Wi-Fi
e posizionata nelle vicinanze degli spogliatoi delle squadre e degli ufficiali di gara.
A 13. INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI
L’infermeria per giocatori ed arbitri deve essere situata nelle vicinanze degli spogliatoi. Tale
infermeria deve essere facilmente accessibile sia dal campo da gioco che dall’esterno dello
stadio ed avvicinabile dagli automezzi di soccorso. Le porte ed i corridoi che conducono
all’infermeria devono essere sufficientemente larghi da consentire il passaggio di barelle e di
sedie a rotelle.
L’infermeria deve avere le seguenti dotazioni minime:
• 1 tavolino per gli esami;
• 1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco);
• 1 armadietto per i farmaci;
• 1 bombola di ossigeno con maschera;
• 1 defibrillatore;
• servizi separati con lavabo, eventualmente anche nelle immediate vicinanze.
A 14. LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING
Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve
essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.
Il locale deve avere una grandezza minima di mq 20 e comprendere una zona di attesa, una
zona prelievi ed un bagno.
La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un
divisorio permanente o mobile.
Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni:
A) zona di attesa:
• posti a sedere per 8 persone;
• appendiabiti e/o armadietti;
• 1 frigorifero per bevande.
B) zona prelievi:
• 1 scrivania;
• 4 sedie;
• 1 armadietto con serratura.
Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di:
• 1 lavandino;
• 1 WC;
• 1 doccia.
Relativamente ai controlli incrociati sangue-urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente
adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da
un divisorio permanente o mobile.
A 15. PARCHEGGI SQUADRE E UFFICIALI DI GARA
Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara i
seguenti parcheggi nelle immediate vicinanze degli spogliatoi:
• almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre;
• almeno 10 posti di stazionamento per le vetture, salvo eventuali deroghe autorizzate dalla
Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla FIGC, per la stagione
sportiva 2026/2027, sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto
esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l’adeguamento al criterio o per la
costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media
spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; All. B)
5
regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica
sicurezza locali).
Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al
pubblico.
A
B
16. CAPIENZA E REQUISITI DELLO STADIO
La capienza minima dello stadio deve essere di 5.500 posti.
Tutti i posti dello stadio, anche quelli eccedenti la capienza minima di 5.500, devono essere
dotati di sedute individuali conformi a quanto previsto dall’articolo 17.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per le società di applicare le misure organizzative previste
dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in
occasione delle manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto
dalla Determinazione n. 30/2010 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
Per gli Stadi nei quali sono in corso interventi di ammodernamento, ristrutturazione,
ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati
nella stagione sportiva 2025/2026 ed in quelle precedenti, possono essere concesse deroghe al
medesimo criterio dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla FIGC.
Nel caso in cui una società neopromossa al termine del Campionato di Serie C 2025/2026 non
disponga di uno stadio con tutte le sedute individuali conformi a quanto previsto dall’art. 17,
deve adeguare le sedute individuali entro il termine del 1° febbraio 2027.
A 17. SEDUTE INDIVIDUALI
Lo stadio deve essere dotato di sedute individuali con le seguenti caratteristiche:
• fissati al suolo;
• numerati;
• separati gli uni dagli altri;
• costituiti da materiale resistente ed ignifugo;
• confortevoli e di forma anatomica;
• muniti di schienale di un’altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.
A 18. VELODROMI E PISTE DI ATLETICA
Attorno al rettangolo di gioco non devono essere presenti piste per gare ciclistiche.
Gli stadi di nuova costruzione devono essere altresì privi di piste di atletica.
A 19. TRIBUNE RISERVATE AGLI SPETTATORI
Le tribune riservate agli spettatori, realizzate in metallo con idonee strutture tubolari, non
possono essere di tipo temporaneo (“temporary stands”) ma devono avere un uso duraturo nel
tempo ed essere fissate ad idonee fondazioni.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente
nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali).
Gli stadi di nuova costruzione non potranno avere tribune temporanee e non sono consentite
deroghe.
I posti a sedere muniti di sedute individuali devono essere distribuiti in almeno 4 settori
indipendenti.
Tra questi, almeno un settore o “un congruo numero di posti destinati agli ospiti”, deve essere
destinato ai sostenitori della squadra ospite.
La suddivisione dei settori deve essere effettuata tramite separatori interni che abbiano
caratteristiche tali da non consentire l’azione di scavalcamento. In alternativa, la suddivisione
dei settori potrà essere effettuata, in accordo con il GOS, anche tramite misure organizzativo-
gestionali per la segmentazione dei settori.
In ogni settore dello stadio devono essere previsti punti di ristoro.
Per gli stadi nei quali sono in corso interventi di ammodernamento, ristrutturazione,
ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio “Tribune riservate agli spettatori” possono
essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC. All. B)
6
La segmentazione dei settori, peraltro, deve seguire anche le seguenti indicazioni:
– valorizzazione dei criteri di accoglienza, con particolare riferimento alla fruibilità dei servizi
igienici (anche per le donne);
– riqualificazione dei settori privilegiando il comfort, eliminando le barriere e le strutture
potenzialmente limitanti la corretta visione della gara (ad esempio cd. “gabbie”), condividendo
tali misure in sede di GOS;
– prevedere, laddove possibile, l’individuazione ed il relativo ticketing correlato di un settore
dedicato alla famiglia, dotato di caratteristiche standard qualitative adeguate (copertura, punti di
ristoro, servizi igienici, ecc.).
A 20. SERVIZI IGIENICI
Lo stadio dovrà essere dotato del seguente numero minimo di servizi igienici, basati su una
proporzione uomini/donne di 2:1:
• 1 bagno ogni 500 uomini;
• 2 orinatoi ogni 500 uomini;
• 2 bagni ogni 500 donne.
I bagni e gli orinatoi devono essere dotati di servizi di scarico dell’acqua.
Sarà possibile un’integrazione al numero di bagni/orinatoi richiesti anche con dei servizi igienici
chimici.
Devono essere disponibili lavandini, carta igienica e sapone.
A 21. POSTI E SERVIZI PER SPETTATORI DISABILI
Lo stadio deve avere accessi dedicati per le persone disabili e i loro accompagnatori e deve
essere dotato di un numero adeguato di bagni attrezzati per gli spettatori disabili, con almeno 2
bagni. Sarà possibile un’integrazione al numero di bagni richiesti anche con dei servizi igienici
chimici.
Le persone con disabilità devono avere servizi igienici dedicati e punti di ristorazione situati in
prossimità dei settori loro assegnati.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente
nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali).Il numero minimo di servizi igienici per gli spettatori disabili sopra
indicato dovrà essere rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.
A 22. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
Lo stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni
relative alla gara (formazioni, sostituzioni, ecc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di
emergenza oltre che di programmi di intrattenimento (anche di tipo musicale) per gli spettatori
nel pre e post gara.
Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete
elettrica principale.
I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico,
all’interno e all’esterno dello stadio, almeno fino alla recinzione dell’area di massima sicurezza.
B 23. TRIBUNA STAMPA
La tribuna stampa deve essere coperta e avere una capienza minima di 30 postazioni,
equipaggiate con presa elettrica e collegamento Wi-Fi ed una superficie da lavoro sufficiente ad
ospitare un computer portatile.
Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso
agevole alle altre aree riservate ai media.
Devono essere previste anche altre 2 postazioni, in aggiunta alle precedenti, dedicate agli
operatori specializzati nella raccolta dei dati statistici del campionato, sempre equipaggiate con
presa elettrica e collegamento Wi-Fi ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un
computer portatile.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di All. B)
7
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente
nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali).
B 24. POSTAZIONI PER RADIOCRONISTI E TELECRONISTI
Lo stadio deve essere dotato di almeno 5 postazioni coperte per radiocronisti e telecronisti,
situate all’interno della tribuna principale e ciascuna postazione deve essere dotata di una presa
elettrica, copertura Wi-Fi, di una superficie di lavoro ed almeno 3 posti a sedere.
Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso
agevole alle altre aree riservate ai media.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente
nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali).
B 25. SALA LAVORO GIORNALISTI E FOTOGRAFI
Lo stadio deve essere dotato di un’area interna attrezzata con un minimo di 30 postazioni di
lavoro per giornalisti e fotografi, dotate di presa elettrica e collegamento Wi-Fi.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente
nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali).
Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di un’area di lavoro per giornalisti e
fotografi in grado di ospitare un minimo di 50 giornalisti e 15 fotografi (preferibilmente in un’area
separata).
B 26. TV COMPOUND
Lo stadio deve essere dotato di una zona riservata allo stazionamento degli automezzi
attrezzati per le trasmissioni audiovisive dall’esterno (Tv Compound), di almeno 300 mq.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente
nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali).
Il TV Compound deve essere situato il più vicino possibile allo stadio, possibilmente sullo stesso
lato della piattaforma della telecamera principale, su una superficie piana e solida, dotata di
alimentazione elettrica.
L’area deve prevedere servizi igienici, anche chimici, dedicati al personale in servizio.
L’area deve essere adeguatamente recintata e illuminata.
Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di un Tv Compound di almeno 1.000 mq.
B 27. SALA CONFERENZE STAMPA
La sala conferenze stampa deve avere le seguenti caratteristiche:
• un minimo di 30 posti a sedere;
• 1 tavolo da conferenza situato su un podio;
• 1 piattaforma per telecamere;
• sistema di diffusione sonora;
• adeguatamente isolata e insonorizzata. All. B)
8
• collegamento Wi-Fi.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente
nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali)
Gli stadi di nuova costruzione devono essere dotati di una sala stampa in grado di ospitare
almeno 50 persone
B 28. POSTI IN TRIBUNA AUTORITÀ/D’ONORE E AREE OSPITALITÀ
Lo stadio deve essere dotato di almeno n. 75 posti in tribuna autorità/d’onore.
I posti a sedere in Tribuna Autorità/d’Onore devono essere coperti e situati nella tribuna
principale in una posizione che sia il più centrale possibile.
Deve essere presente un’area ospitalità, situata il più possibile in prossimità delle sedute
Autorità/d’Onore.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente
nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali).
Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di 250 posti in tribuna autorità/d’onore, di
cui almeno 50 riservati alla società ospite.
B 29. PARCHEGGI SPETTATORI TRIBUNA AUTORITÀ/D’ONORE
Lo stadio deve essere dotato di almeno 30 parcheggi riservati agli spettatori della Tribuna
Autorità/d’Onore.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027, sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; popolazione residente nel comune;
regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica
sicurezza locali).
Il numero minimo di parcheggi sopra indicato deve essere rispettato senza possibilità di
deroghe negli stadi di nuova costruzione.
B 30. MIXED ZONE
Lo stadio deve essere dotato di una specifica area dedicata alle interviste detta “mixed zone”,
coperta, protetta ed interdetta al pubblico, con la possibilità di ospitare almeno 50 persone.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente
nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali).
Tale zona deve essere ubicata lungo il percorso di collegamento tra l’area antistante gli
spogliatoi e quella destinata al parcheggio degli autobus delle due squadre.
Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di una “mixed zone” coperta, protetta e
interdetta al pubblico capace di ospitare almeno 75 persone. All. B)
9
B 31. SPAZI E SERVIZI PER LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI
Lo stadio deve essere dotato di almeno n. 1 postazione situata in prossimità dell’area di arrivo
e/o stazionamento dei pullman e di n. 2 postazioni per le “flash interview”.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente
nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali).
La società, con separata dichiarazione, si impegna altresì a mettere a disposizione all’interno
del proprio impianto gli spazi e i servizi previsti dal Regolamento Produzioni Audiovisive della
Lega Nazionale Professionisti Serie B. All. C)
1
Sistema Licenze Nazionali 2026/2027
Criteri Infrastrutturali
Lega Italiana Calcio Professionistico
A 1. DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIOCO
Il terreno di gioco deve essere rettangolare e deve avere le misure, al lordo delle linee di
segnatura, di m 105 x m 68. Solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la
riduzione delle misure fino al minimo di m 100 x m 64.
Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m 1,50,
complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata “campo per
destinazione”.
La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, pannelli pubblicitari, etc.) dal
terreno di gioco deve essere di m 2,5 dalle linee laterali e di m 3,5 dalle linee di porta.
Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle
linee di porta sino ad un minimo di m 2,5.
Deve essere prevista un’area per il riscaldamento dei calciatori durante la partita lungo le linee
laterali o dietro i pannelli pubblicitari situati alle spalle delle porte.
A 2. CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO
Il terreno di gioco ed il campo per destinazione devono essere:
• in erba naturale oppure
• in erba naturale mista/rinforzata oppure in erba artificiale approvata dalla FIFA tramite il
rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici (FIFA Quality Pro); il solo
campo per destinazione, se artificiale, deve comunque essere tale da non comportare rischi
per gli atleti e dotato di idonea certificazione rilasciata dall’azienda fornitrice del prodotto;
• dotati di superficie piana e regolare;
• di colore verde;
• in buone condizioni;
• dotati di un idoneo sistema di drenaggio;
• dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella
distribuzione dell’acqua.
Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco.
A 3. PROTEZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL TERRENO DI GIOCO
La società si impegna – con separata dichiarazione – a conservare in efficienza il campo di
gioco, ed in particolare a mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del
terreno, per tutta la durata della stagione sportiva, autorizzando la Lega Italiana Calcio
Professionistico ad effettuare interventi in surroga, con riaddebito delle spese, qualora ritenuto
necessario, con giudizio insindacabile da parte della Lega stessa.
Con la medesima dichiarazione, la società si impegna altresì, in caso di precipitazioni nevose, a
provvedere allo sgombero della neve fino a 24 ore prima dell’orario ufficiale previsto per l’inizio
della gara.
A 4. PORTE E PORTA DI RISERVA
I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o lega leggera ed avere sezione
circolare o ellittica.
Per ciascuna porta devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
• la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32;
• la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m
2,44;
• gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
• le porte non devono costituire un pericolo per l’incolumità dei giocatori e devono essere
saldamente fissate al suolo;
• dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti,
opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere
applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre
essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto
soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente
collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette
degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad
arrecare danno al gioco; All. C)
2
• le reti delle porte devono essere di canapa, juta o nylon;
• il sostegno della rete deve essere ottenuto tendendo la rete medesima tramite cordini
collegati a paletti ubicati ad almeno m 2 dai pali della porta e posizionati in asse con gli
stessi.
Deve essere, inoltre, sempre disponibile una porta di riserva di uguali caratteristiche e di facile
installazione.
A 5. BANDIERINE D’ANGOLO
Le bandierine d’angolo (misura minima m 0,45 x m 0,45) devono essere di colore giallo.
Il sostegno deve avere un’altezza minima di m 1,5 una altezza massima di 2,0 m, e non deve
terminare a punta nella parte superiore.
Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d’urto fortuito da parte dei
partecipanti al gioco.
A 6. PANCHINE E QUARTO UOMO
Le panchine per i tecnici ed i calciatori di riserva devono essere:
• adeguatamente coperte;
• in grado di ospitare ciascuna 21 persone;
• posizionate ad una distanza minima di m 2,5 dalla linea laterale. Per gli stadi di nuova
costruzione la distanza minima dalla linea laterale dovrà essere di 4 metri;
• ubicate a circa i m 5 a sinistra e a destra della linea mediana;
• di materiale non pericoloso per gli occupanti. In particolare, gli spigoli della copertura devono
essere protetti al fine di salvaguardare l’incolumità dei partecipanti al gioco.
Le caratteristiche delle panchine debbono essere tali da non pregiudicare la visibilità del campo
di gioco agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive.
La panchina aggiuntiva, di cui all’art. 66.1 bis delle NOIF, deve essere una struttura separata da
quella per tecnici e calciatori.
L’area tecnica, ovvero la superficie all’interno della quale l’allenatore può muoversi liberamente
per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura
tratteggiate attorno alla panchina per i tecnici ed i calciatori di riserva, a m 1 da ogni lato della
stessa e in avanti fino a m 1 dalla linea laterale.
La panchina per il quarto ufficiale di gara deve essere posizionata in prossimità della linea
mediana ad una distanza di m 2,5 dalla linea laterale del campo da gioco.
A 7. PANNELLI PUBBLICITARI
I pannelli pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni:
• la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire
un pericolo per l’incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
• i pannelli devono avere un’altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare la
visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
• i tabelloni con meccanismo rotativo munito di impianto elettrico devono essere alimentati in
bassa tensione nel rispetto delle vigenti norme in materia.
A 8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di
illuminamento verticale medio (Evmed):
• Evmed ≥ 800 Lux in direzione delle telecamere fisse;
• Evmed ≥ 500 Lux in tutte le altre direzioni.
Inoltre, per l’uniformità dell’illuminamento verticale devono essere garantiti i seguenti rapporti:
• Evmin/Evmax ≥ 0,4;
• Evmin/Evmed ≥ 0,6.
Deve essere disponibile una sorgente di alimentazione elettrica secondaria (generatore di
emergenza) alimentata in maniera indipendente rispetto al sistema di illuminazione principale, in
grado di garantire il ripristino di almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra indicati con un
periodo d’interruzione non superiore a 15 minuti e con durata di funzionamento sufficiente a
garantire la copertura dell’evento sportivo fino alla sua conclusione.
La conformità dell’impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni
previste dal presente punto è certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. Il
collaudo/funzionalità dell’impianto e del generatore di emergenza e la tabella illuminotecnica
devono avere data non antecedente il 28 febbraio 2026. Le società devono garantire la
professionalità, preparazione ed esperienza del tecnico e/o azienda certificatori.
Le sole società neopromosse al termine del Campionato Nazionale Serie D 2025/2026 possono
disporre di uno stadio dotato di un impianto di illuminazione che produca almeno i seguenti All. C)
3
B
valori di illuminamento verticale medio (Evmed):
• Evmed ≥ 500 Lux in direzione delle telecamere fisse.
Le medesime società neopromosse al termine del Campionato Nazionale Serie D 2025/2026
devono, entro il termine del 1° febbraio 2027, dotare gli stadi di impianti di illuminazione che
producano i seguenti valori di illuminamento verticale medio (Evmed):
• Evmed ≥ 800 Lux in direzione delle telecamere fisse;
• Evmed ≥ 500 Lux in tutte le altre direzioni.
Inoltre, per l’uniformità dell’illuminamento verticale devono essere garantiti i seguenti rapporti:
• Evmin/Evmax ≥ 0,4;
• Evmin/Evmed ≥ 0,6.
A 9. ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO
L’ingresso in campo delle squadre, degli arbitri e degli ufficiali di gara (tunnel, sottopassaggio,
etc.) deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non
devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.
In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento delle stesse deve poter
avvenire in un tempo massimo di 30 secondi.
Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di
pavimentazione antiscivolo.
Il pubblico e la stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.
A 10. SPOGLIATOI SQUADRE
Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard
equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche:
• posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 25 persone;
• pavimentazione antiscivolo;
• 6 docce;
• 3 WC, ovvero 2 WC + 1 orinatoio;
• 1 lettino per i massaggi;
• 1 lavagna per spiegazioni tattiche;
• un adeguato sistema di ricambio d’aria e di climatizzazione;
• collegamento Wi-Fi.
Nei due spogliatoi deve essere previsto un segnale acustico per la chiamata all’entrata in
campo dei calciatori da parte dell’arbitro.
A 11. SPOGLIATOI ARBITRI
Lo spogliatoio arbitri deve essere separato dagli spogliatoi delle squadre e comunque ubicato
nelle vicinanze degli stessi. Deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:
• superficie minima di mq 20;
• posti a sedere per un minimo di 6 persone;
• appendiabiti o armadietti per un minimo di 6 persone;
• pavimentazione antiscivolo;
• 2 docce;
• 1 lavabo;
• 1 WC;
• 1 tavolino con 2 sedie;
• 1 lettino per i massaggi,
• un adeguato sistema di ricambio d’aria e di climatizzazione;
• collegamento Wi-Fi.
Nell’eventualità che le gare siano dirette da arbitri e/o assistenti di sesso femminile, è
necessario avere a disposizione un ulteriore spogliatoio con le seguenti dotazioni minime:
• posti a sedere per 2 persone;
• appendiabiti o armadietti per 2 persone;
• pavimentazione antiscivolo;
• 1 doccia;
• 1 lavabo;
• 1 WC;
• collegamento Wi-Fi. All. C)
4
B 12. STANZA DELEGATI
La stanza per i Delegati di Lega deve essere dotata di collegamento Internet e/o accesso Wi-Fi
e posizionata nelle vicinanze degli spogliatoi delle squadre e degli ufficiali di gara.
A 13. INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI
L’infermeria per giocatori ed arbitri deve essere situata nelle vicinanze degli spogliatoi. Tale
infermeria deve essere facilmente accessibile sia dal campo di gioco che dall’esterno dello
stadio ed avvicinabile dagli automezzi di soccorso. Le porte ed i corridoi che conducono ad
essa devono essere sufficientemente larghi da consentire il passaggio di barelle e sedie a
rotelle.
L’infermeria deve avere le seguenti dotazioni minime:
• 1 tavolino per gli esami;
• 1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco);
• 1 armadietto per i farmaci;
• 1 bombola di ossigeno con maschera;
• 1 defibrillatore;
• servizi separati con lavabo, eventualmente anche nelle immediate vicinanze.
A
B
14. LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING
Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve
essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.
Il locale deve avere una grandezza minima di mq 20 e comprendere una zona di attesa, una
zona prelievi ed un bagno.
La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un
divisorio permanente o mobile.
Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni:
A) zona di attesa:
• posti a sedere per 8 persone;
• appendiabiti e/o armadietti;
• 1 frigorifero per bevande.
B) zona prelievi:
• 1 scrivania;
• 4 sedie;
• 1 armadietto con serratura.
Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di:
• 1 lavandino;
• 1 WC;
• 1 doccia.
Relativamente ai controlli incrociati sangue-urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente
adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da
un divisorio permanente o mobile.
A 15. PARCHEGGI SQUADRE E UFFICIALI DI GARA
Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara i
seguenti parcheggi nelle immediate vicinanze degli spogliatoi:
• almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre;
• almeno 10 posti di stazionamento per le vetture.
Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al
pubblico.
A 16. CAPIENZA E REQUISITI DELLO STADIO
La capienza minima degli stadi deve essere di 1.500 posti, conformi a quanto previsto
dall’articolo 17.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per le società di applicare le misure organizzative previste
dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in
occasione delle manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto
dalla Determinazione n. 17/2009 e n. 26/2014 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive.
In particolare, in tutti gli stadi devono essere presenti:
1) biglietti nominativi, associati a posti numerati con verifica automatizzata dei medesimi con
sistemi di controllo accessi on – line dotati di lettori fissi o mobili (palmari). La conformità di detto
sistema alla normativa vigente deve essere attestata da società di ticketing abilitata per tale All. C)
5
B
servizio;
2) installazione di adeguato sistema di videosorveglianza (cfr. D.M. 6 giugno 2005 in materia di
videosorveglianza) completo di locale raccolta immagini annesso al Centro per la gestione della
sicurezza delle manifestazioni calcistiche, approvato da parte delle autorità competenti in
materia di pubblica sicurezza. È consentito alle sole società neopromosse dal Campionato
Nazionale Serie D di utilizzare, nelle more del completamento e dell’approvazione del sistema
di videosorveglianza fissa, una soluzione con servizio di videosorveglianza mobile, purché
approvata dalle autorità competenti all’atto dell’iscrizione;
3) l’adozione di sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie, inclusa la recinzione
dell’area riservata necessaria per lo svolgimento delle operazioni di prefiltraggio, approvati da
parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. Nel caso in cui una società
neopromossa dal Campionato Nazionale Serie D disponga di uno stadio con una capienza
inferiore, se debitamente autorizzata al suo utilizzo da decisioni della Lega Italiana Calcio
Professionistico dovrà depositare presso la medesima Lega una delibera dell’organo
competente di impegno ad adeguare la capienza ai minimi richiesti entro la data del 31 marzo
2027. Tale delibera non sarà necessaria solo per stadi che, indipendentemente dalla capienza,
presentino tribune per il pubblico con almeno un settore avente recinzione verso il terreno di
gioco del tipo “senza barriere” ai sensi dell’art. 6 bis del D.M. 6 giugno 2005 (Sistemi di
separazione fra zona spettatori e zona attività sportiva).
Nel caso in cui una società neopromossa al termine del Campionato Nazionale Serie D
2025/2026 non disponga di uno stadio con almeno le due tribune principali dotate di sedute
individuali conformi a quanto previsto dall’art. 17, deve adeguare le sedute individuali entro il
termine del 1° febbraio 2027.
A 17. SEDUTE INDIVIDUALI
Tutti i posti di cui all’articolo precedente devono essere posti a sedere numerati.
Almeno le due tribune principali, ovvero quelle poste lungo i lati lunghi del terreno di gioco,
devono essere dotate di seggiolini individuali aventi le seguenti caratteristiche:
• fissati al suolo;
• numerati;
• separati gli uni dagli altri;
• costituiti da materiale resistente ed ignifugo;
• confortevoli e di forma anatomica;
• muniti di schienale di un’altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.
A 18. VELODROMI E PISTE DI ATLETICA
Attorno al rettangolo di gioco non devono essere presenti piste per gare ciclistiche.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027, sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente
nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali.
Gli stadi di nuova costruzione devono essere altresì privi di piste di atletica.
A 19. TRIBUNE RISERVATE AGLI SPETTATORI
Le tribune riservate agli spettatori, realizzate in metallo con idonee strutture tubolari, non
possono essere di tipo temporaneo (“temporary stands”) ma devono avere un uso duraturo nel
tempo ed essere fissate ad idonee fondazioni.
I posti a sedere devono essere distribuiti in almeno 2 settori indipendenti.
Tra questi, almeno un settore deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite.
La suddivisione dei settori deve essere effettuata tramite separatori interni che abbiano
caratteristiche tali da non consentire l’azione di scavalcamento. In alternativa, la suddivisione
dei settori potrà essere effettuata, in accordo con il GOS, anche tramite misure organizzativo –
gestionali per la segmentazione dei settori” e abbattimento delle barriere divisorie.
Ai sostenitori della squadra ospite devono essere destinati almeno un numero di posti pari al
5% della capienza complessiva, con un minimo di 500 posti.
A 20. SERVIZI IGIENICI
Lo stadio dovrà essere dotato del seguente numero minimo di servizi igienici, basati su una All. C)
6
proporzione uomini/donne di 2:1:
• 1 bagno ogni 500 uomini;
• 2 orinatoi ogni 500 uomini;
• 2 bagni ogni 500 donne.
I bagni e gli orinatoi devono essere dotati di servizi di scarico dell’acqua.
Sarà possibile un’integrazione al numero di bagni/orinatoi richiesti anche con dei servizi igienici
chimici.
Devono essere disponibili lavandini, carta igienica e sapone.
A 21. POSTI E SERVIZI PER SPETTATORI DISABILI
Lo stadio deve avere accessi dedicati per le persone disabili e i loro accompagnatori.
Le persone con disabilità devono avere servizi igienici dedicati e punti di ristorazione situati in
prossimità dei settori loro assegnati.
A 22. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
Lo stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni
relative alla gara (formazioni, sostituzioni, ecc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di
emergenza oltre che di programmi di intrattenimento (anche di tipo musicale) per gli spettatori
nel pre e post gara.
Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete
elettrica principale.
I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico,
all’interno e all’esterno dello stadio, almeno fino alla recinzione dell’area di massima sicurezza.
B 23. TRIBUNA STAMPA
La tribuna stampa deve essere coperta e avere una capienza minima di 30 postazioni,
equipaggiate con presa elettrica e collegamento Wi-Fi ed una superficie da lavoro sufficiente ad
ospitare un computer portatile.
Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso
agevole alle altre aree riservate ai media.
Devono essere previste anche altre 2 postazioni, in aggiunta alle precedenti, dedicate agli
operatori specializzati nella raccolta dei dati statistici del campionato, sempre equipaggiate con
presa elettrica e collegamento Wi-Fi ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un
computer portatile.
B 24. POSTAZIONI PER RADIOCRONISTI E TELECRONISTI
Lo stadio deve essere dotato di almeno 3 postazioni coperte per radiocronisti e telecronisti, in
aggiunta alla postazione riservata allo speaker dell’impianto di diffusione sonora, situate
all’interno della tribuna principale e ciascuna postazione deve essere dotata di una presa
elettrica e collegamento Wi-Fi, di una superficie di lavoro ed almeno 3 posti a sedere.
Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso
agevole alle altre aree riservate ai media.
B 25. SALA LAVORO GIORNALISTI E FOTOGRAFI
Lo stadio deve essere dotato di un’area interna attrezzata con almeno 30 postazioni di lavoro
per giornalisti e fotografi, dotate di presa elettrica e collegamento Wi-Fi.
B 26. TV COMPOUND
Lo stadio deve essere dotato di una zona riservata allo stazionamento degli automezzi
attrezzati per le trasmissioni audiovisive dall’esterno (TV Compound), localizzata in prossimità
dello stadio e preferibilmente sullo stesso lato della piattaforma per le telecamere principali.

B 27. SALA CONFERENZE STAMPA
La sala conferenze stampa deve avere le seguenti caratteristiche:
• un minimo di 30 posti a sedere;
• 1 tavolo da conferenza situato su un podio;
• 1 piattaforma per telecamere;
• sistema di diffusione sonora;
• adeguatamente isolata e insonorizzata.
• collegamento Wi-Fi.
Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico,
previa comunicazione alla FIGC, per la stagione sportiva 2026/2027 sulla base di motivate
ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di
vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per
l’adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza
dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di
pubblica sicurezza locali).
B 28. POSTI IN TRIBUNA AUTORITÀ/D’ONORE E AREE OSPITALITÀ
Lo stadio deve essere dotato di almeno n. 50 posti in tribuna autorità/d’onore.
I posti a sedere in Tribuna Autorità/d’Onore devono essere coperti e situati nella tribuna
principale in una posizione che sia il più centrale possibile.
Deve essere presente un’area ospitalità, situata il più possibile in prossimità delle sedute
Autorità/d’Onore.
B 29. PARCHEGGI SPETTATORI TRIBUNA AUTORITÀ/D’ONORE
Lo stadio deve essere dotato di almeno 10 parcheggi riservati agli spettatori della Tribuna
Autorità/d’Onore, di cui 2 da riservare alla squadra ospite.
B 30. MIXED ZONE
Lo stadio deve essere dotato di una specifica area dedicata alle interviste detta “mixed zone”,
coperta, protetta ed interdetta al pubblico.
Tale zona deve essere ubicata lungo il percorso di collegamento tra l’area antistante gli
spogliatoi e quella destinata al parcheggio degli autobus delle due squadre.
B 31. PIATTAFORME PER TELECAMERE
Nella tribuna principale deve essere presente una piattaforma in grado di ospitare almeno 2
telecamere con i rispettivi operatori.
La piattaforma deve essere in posizione centrale, ad un’altezza che garantisca una visuale del
terreno di gioco priva di ostacoli e non ostruita dagli spettatori e che formi un angolo col
centrocampo del terreno di gioco di circa 15-20°.
Deve essere messo a disposizione, in prossimità delle telecamere, uno spazio idoneo ad
ospitare gli apparati (encoder) necessari per la codifica e la trasmissione in tempo reale delle
immagini. Nel suddetto spazio deve essere resa disponibile una connessione cablata alla rete
Internet, per il riversamento delle immagini in diretta. In caso la terminazione di rete Internet sia
rilasciata in altra zona dello stadio, sarà a cura della società il prolungamento via cavo (in rame
o fibra) fino alla zona telecamere/encoder.
Per le telecamere e gli encoder presenti, deve essere garantita alimentazione elettrica soccorsa
da gruppo di continuità (UPS) che, in caso di assenza di energia elettrica da rete, intervenga
senza soluzione di continuità, con autonomia sufficiente a portare a conclusione l’evento.

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