Serie D, Castrumfavara e Gela multate per avere ritardato l’inizio del gioco
La decisione del Giudice Sportivo che ha multato alcune squadre per le seguenti ragioni.
SOCIETA’ AMMENDA
Euro 1.300,00 SCAFATESE SSD SRL
Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (7 fumogeni e 3 petardi) all’interno del settore loro riservato.
(R CdC)
Euro 1.000,00 DERTHONA FBC 1908
Per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni irriguardose nei confronti della Terna arbitrale.
Euro 800,00 FIDELIS ANDRIA 2018 SRL
Per indebita presenza, nel corso del primo tempo, di due persone non identificate ma riconducibili alla società all’interno del terreno di gioco. Su richiamo del CdC, detti soggetti si allontanavo e si posizionavano nell’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, impartendo disposizione tecniche ai calciatori della società. (R CdC)
Euro 800,00 SAN GIULIANO CITY SSDARL
Per avere, al termine della gara, due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società stazionato davanti la porta dello spogliatoio arbitrale e profferito espressioni irriguardose all’indirizzo degli Ufficiali di gara. (R CdC)
Euro 700,00 SAVOIA 1908 F.C. SSDRL
Per avere, propri sostenitori, introdotto ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico (7 fumogeni). (R CdC)
Euro 600,00 SARNESE 1926
Per indebita presenza, durante l’intera gara, di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, che si posizionava dapprima negli spogliatoi e successivamente all’ingresso del tunnel che conduce al terreno di gioco ove permaneva nonostante i numerosi richiami dalla dirigenza locale. (R CdC)
Euro 500,00 CASATESE MERATE A.S.D.
Per avere propri sostenitori acceso una piccola rissa con i sostenitori della società avversaria immediatamente sedata dalle Forze dell’Ordine. (R CdC)
Euro 500,00 CASTRUMFAVARA
Per avere propri calciatori, senza alcuna autorizzazione, ritardato l’inizio effettivo della gara di circa un minuto rimanendo fermi con il pallone in gioco.
Euro 500,00 CITTÀ DI GELA
Per avere propri calciatori, senza alcuna autorizzazione, ritardato l’inizio effettivo della gara di circa un minuto rimanendo fermi con il pallone in gioco.
Euro 500,00 PAVIA CALCIO 1911
Per avere propri sostenitori acceso una piccola rissa con i sostenitori della società avversaria immediatamente sedata dalle Forze Pag. 5 / 115
Euro 400,00 BRIAN LIGNANO CALCIO
Per l’indebita presenza di persona riconducibile alla società, nell’area di accesso al terreno di gioco, la quale si rivolgeva in maniera irriguardosa al Commissario di Campo ostacolandone l’attività di verifica dell’area spogliatoi. (R CdC)
Euro 400,00 OBERMAIS
Per avere introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (4 fumogeni) nel settore loro riservato. (R CdC)
Euro 400,00 PISTOIESE S.S.D. A R.L.
Per avere, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, sostato indebitamente nel recinto di gioco protestando
nei confronti degli Ufficiali di gara. (R CdC)
Euro 400,00 SAN DONATO TAVARNELLE
Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (4 fumogeni) nel settore loro riservato. (R CdC)
Euro 300,00 BIELLESE 1902
Per avere, propri sostenitori, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni ) nel settore loro riservato.
Euro 200,00 CAIRESE
Per avere, propri sostenitori, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni ) nel settore loro riservato.
Euro 200,00 L AQUILA 1927 SSDARL
Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (1 petardo) nel settore loro riservato. (R CdC)
Euro 200,00 OSTIA MARE LIDO-CALCIO
Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni) nel settore loro riservato. (R CdC)
Euro 200,00 SALUZZO
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale. CONTINUA A LEGGERE